INAIL – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2017 PER I LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO

( Lavoro e Previdenza )

INAIL – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2017 PER I LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO

Per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari i premi assicurativi devono essere calcolati sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite dal Decreto Ministeriale 22 dicembre 2016.

La tutela dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale di cui al decreto legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987, è attuata mediante il pagamento di un premio assicurativo calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente con apposito decreto, ai sensi dell’art. 4 della citata norma.

La normativa, pur riferendosi ai soli lavoratori italiani, è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

L’Inail, con l’allegata circolare n. 12 del 9 marzo 2017, ha fornito le istruzioni in merito al Decreto Interministeriale 22 dicembre 2016, che ha determinato le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2017, a favore dei lavoratori italiani operanti all’estero.

L’Istituto ha confermato l’applicabilità dei valori convenzionali in argomento anche alle qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale introdotta dall’art. 4 comma 1, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha esteso l’obbligo assicurativo alla predetta categoria di lavoratori a far data dal 16 marzo 2000, fissando, nel contempo, la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi in misura pari al massimale per la liquidazione delle rendite.

L’Istituto segnala altresì che, trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate continuative e le collaborazioni occasionali.

Da ultimo, la circolare in esame ricorda che, ai sensi del citato Decreto Interministeriale:

– le retribuzioni convenzionali mensili individuate nelle tabelle allegate allo stesso provvedimento sono frazionabili in ventisei giornate soltanto nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro e trasferimenti da o per l’estero intervenuti nel corso del mese;

– per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale da contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, di cui alle citate tabelle.

LP 24 – 27.3.2017

Rif.
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