INAIL: VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI SOSPESI

( Lavoro e Previdenza )

INAIL: VERSAMENTI DEI PREMI ASSICURATIVI SOSPESI

I versamenti effettuati con i vecchi codici sono efficaci

L’Inail, con circolare n. 35 del 14 settembre 2020, ha fornito le istruzioni operative in merito alle modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

Al riguardo, l’Istituto ricorda che, in alternativa alla modalità di versamento dei premi sospesi prevista dagli artt.126 e 127 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede la possibilità di effettuare i versamenti, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in una unica soluzione entro il 16  settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, all’art. 97 ha stabilito  due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.  

In particolare:

  • versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;
  • versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione, in una unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50% mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 febbraio 2021;

Nella circolare si ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro e per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

L’Inail fornisce altresì i codici da inserire nel modello F24 per effettuare il pagamento rateizzato secondo le diverse modalità ivi indicate.

L’eventuale indicazione nei modelli F24 (versamenti del 16 settembre) dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la Circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese. L’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese, nell’ambito di ogni posizione assicurativa territoriale con codice di sospensione attivo, avverrà, infatti, con procedure centralizzate.

Tuttavia, le rate successive dovranno essere versate indicando i nuovi codici.

E’ importante che, non appena disponibile il servizio online di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento, in corso di aggiornamento, le aziende trasmettano all’Inail le comunicazioni relative alle modalità di pagamento prescelte.

Per un esame più approfondito della materia si rinvia alla lettura della circolare e ai relativi allegati.

 

 


Allegato


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Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it