INDENNITA’ DI MALATTIA PER DIPENDENTI RICOVERATI IN LUOGO DI CURA

( Lavoro e Previdenza )

INDENNITA’ DI MALATTIA PER DIPENDENTI RICOVERATI IN LUOGO DI CURA

Aggiornati i limiti di reddito per la vivenza a carico di familiari, ai fini dell’indennità di malattia per i lavoratori ricoverati in luoghi di cura

A norma delle vigenti disposizioni, i lavoratori ricoverati in luogo di cura hanno diritto, per tutta la durata della degenza, all’indennità giornaliera di malattia ridotta ai 2/5 di quella normale ovvero il 20% anziché il 50% dal 4° al 20° giorno di malattia; il 26,66% anziché il 66,66% dopo il 20° giorno di malattia.

La riduzione non si applica, e l’indennità spetta quindi nella misura intera, quando i lavoratori ricoverati abbiano familiari da considerare “a carico” secondo la disciplina dei vecchi assegni familiari.

Il requisito della vivenza a carico è riconosciuto per familiari quali coniuge, figli ed equiparati, genitori, ecc., che non abbiano redditi mensili superiori a quelli determinati secondo le vecchie norme suddette.

In applicazione delle vigenti norme, per l’anno 2019, i limiti mensili di reddito in argomento sono fissati nelle seguenti misure:

– Euro 722,49 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio od equiparato;

– Euro 1264,36 per due genitori ed equiparati.

Ai fini dell’erogazione dell’indennità giornaliera di malattia in misura intera durante i periodi di ricovero, l’esistenza di familiari a carico deve essere attestata dal lavoratore interessato mediante una dichiarazione di responsabilità rilasciata su apposito modulo fornito dall’INPS (Mod. FC/Mal.).

Rif.

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it