INTEGRAZIONI SALARIALI COVID 19 PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 – PRIMI CHIARIMENTI INPS

( Lavoro e Previdenza )

INTEGRAZIONI SALARIALI COVID 19 PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 – PRIMI CHIARIMENTI INPS

La domanda all’Inps andrà presentata utilizzando la nuova causale “Covid 19 L.178/20”

L’Inps con Messaggio n° 406 del 29 gennaio 2021 fornisce i primi chiarimenti in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” disciplinati dalla Legge 30 dicembre n°178 (Legge di Bilancio per il 2021).

In particolare la Legge di Bilancio 2021 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria, in deroga o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane.

La nuova disciplina per la prima volta differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 mentre i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

I trattamenti di integrazione salariale previsti potranno essere richiesti per lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della Legge di Bilancio).

Diversamente da quanto precedentemente stabilito dai D.L n° 104/2020 e n° 137/2020, la Legge di Bilancio 2021 non prevede l’obbligo per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale del versamento di un contributo addizionale.

Per richiedere l’ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione salariale i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale denominata “COVID 19 L. 178/20”.

Il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale (Cig ordinaria, in deroga e di assegno ordinario) collegati all’emergenza epidemiologica da Covid 19 è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La Legge di Bilancio stabilisce che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle domande di cui trattasi è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della Legge n. 178/2020. Considerato che la stessa Legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2021, tale ultima previsione non modifica la scadenza ordinariamente prevista, che dunque, per le sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di gennaio, rimane il 28 febbraio 2021.

Rif.

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