INTEGRAZIONI SALARIALI PREVISTE DAL D.L. “AGOSTO” E D.L. “RISTORI” – CHIARIMENTI INPS

( Lavoro e Previdenza )

INTEGRAZIONI SALARIALI PREVISTE DAL D.L. “AGOSTO” E D.L. “RISTORI” – CHIARIMENTI INPS

Potranno beneficiare degli ammortizzatori sociali i lavoratori in forza alla data del 9 novembre

L’INPS, con la Circolare n° 139 del 7 dicembre 2020 illustra le novità in materia di ammortizzatori sociali connesse all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” introdotte dal D.L.  n. 137/2020 cd. “Decreto Ristori”.

Di seguito una sintesi di tali novità:

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria e in deroga e assegno ordinario per la causale “COVID-19”

L ’articolo 12 del D.L. n. 137/2020 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, in deroga o assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

Occorre evidenziare che la nuova disciplina di cui al D.L. n. 137/2020 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal D.L n. 104/2020 che parallelamente regolamenta l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Conseguentemente i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti in tale ultima disciplina potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai trattamenti (per i periodi 9+9) settimane e alle condizioni dalla stessa previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha sospeso o ridotto l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da “Covid-19” a far tempo dal 26 ottobre 2020, in assenza di precedenti autorizzazioni per periodi successivi al 12 luglio 2020, potrà richiedere, ai sensi della disciplina di cui al D.L. n. 104/2020, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020 con causale “Covid-19 nazionale”, senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Diversamente, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato il periodo complessivo di 18 settimane di cui al D.L. n. 104/2020, possono richiedere l’ulteriore periodo di 6 settimane introdotto dal D.L. n. 137/2020 da collocare all’interno dell’arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Tuttavia, si sottolinea che l’articolo 12 del D.L. n.137/2020 stabilisce che i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal D.L. n. 137/2020.

A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto – con la causale “Covid-19 con fatturato” e per un periodo continuativo dal 19 ottobre 2020 al 19 dicembre 2020 – le seconde 9 settimane di Cassa integrazione ordinaria o in deroga o di assegno ordinario previste dal D.L. n.104/2020 e dette settimane sono state autorizzate dall’Istituto, la medesima azienda, in relazione alla previsione di cui al D.L. n. 137/2020, potrà ancora beneficiare di una ulteriore settimana di nuovi trattamenti fino al 31 gennaio 2021.

Imprese destinatarie delle 6 settimane. Si tratta di due categorie di datori di lavoro:

Datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, purché lo stesso periodo sia integralmente decorso: la trasmissione delle domande riferite alle nuove 6 settimane di trattamenti deve riguardare periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021 e sarà possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Inps alle seconde 9 settimane previste dal decreto-legge n. 104/2020.

Datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (come sostituito dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e riportati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149) che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive (questi datori di lavoro possono accedere ai trattamenti di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, anche senza aver richiesto un precedente trattamento di integrazione salariale o essere stati autorizzati alla relativa fruizione).

Contributo addizionale

In linea con quanto già stabilito dal D.L. n.104/2020 il  D.L. n. 137/2020, stabilisce che, in presenza di determinati presupposti, i datori di lavoro che presentano domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 6 settimane previste dal medesimo D.L. sono tenuti al versamento di un contributo addizionale, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, determinato secondo le misure che seguono:

  • 9% per le imprese che, sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre del 2020 e quello del corrispondente periodo del 2019, hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% per le imprese che, dal raffronto operato sul medesimo arco temporale sopra definito, non hanno subito alcuna riduzione del fatturato.

Non sono tenuti al versamento del contributo addizionale i datori di lavoro che sono andati incontro a una perdita del fatturato pari o superiore al 20% ovvero quelli che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

Lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale

Ai sensi del D.L. n. 149/2020, i trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. n.137/2020 (6 settimane) potranno essere richiesti per lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n.149/2020).

Successivamente è stato emanato il D.L. n. 157/2020 che prevede che  anche le richieste di trattamenti di integrazione salariale previsti dal  D.L. n.104/2020, potranno interessare i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 9 novembre 2020, purché la trasmissione delle istanze di ammissione ai relativi trattamenti avvenga nel rispetto dei termini di decadenza  previsti.  A tal proposito l’Inps precisa che sarà possibile integrare le domande relative ai periodi del D.L. n 104/2020 già utilmente trasmesse, finalizzate a consentire all’Istituto di rivalutarle con riferimento esclusivamente ai lavoratori che risultino in forza alla data del 9 novembre 2020.

Modalità e termini di richiesta delle 6 settimane di integrazione salariale

Relativamente alle modalità di richiesta del nuovo periodo di trattamenti, l’Istituto precisa che per le domande inerenti alle 6 settimane, o al minor periodo che risulta scomputando i periodi già autorizzati, tutti i datori di lavoro, sia quelli cui siano state autorizzate le 18 settimane previste dal D.L. n. 104/2020 sia quelli appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, dovranno utilizzare la nuova causale “Covid-19 DL 137”.

Il D.L. n. 137/2020 conferma la disciplina inerente ai termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, secondo cui il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Rif.

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