JOBS ACT – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

( Lavoro e Previdenza )

JOBS ACT – CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI: SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Spetterà al Giudice determinare l’indennità risarcitoria

La Consulta con Sentenza n 194 depositata l’8 novembre 2018 ha dichiarato incostituzionale l’articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/2015 relativo alla disciplina del “contratto a tutele crescenti” limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”.

La Corte Costituzionale con comunicato dell’8 novembre 2018 sintetizza le motivazioni della pronuncia di incostituzionalità da parte della corte stessa.

E’ incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato, ancorato solo all’anzianità di servizio, previsto dal D.lgs n. 23/2015 e confermato dal cosiddetto “Decreto Dignità” del 2018 che si è limitato a prevedere l’innalzamento della misura minima e massima dell’indennità originariamente fissata.

La Corte precisa inoltre che il meccanismo di quantificazione, un “importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio” rende infatti l’indennità “rigida” e “uniforme” per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione “forfetizzata e standardizzata” del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto, il Giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, criterio che ispira il disegno riformatore del 2015, ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

Si ricorda che le disposizioni relative al “contratto a tutele crescenti” oggetto della pronuncia di incostituzionalità riguardano le aziende con i requisiti dimensionali previsti dall’art 18 della Legge 300/1970 e si applicano ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri assunti con contratto a tempo indeterminato (comprese le conversioni di contratti a termine o di apprendistato) a decorrere dal 07 marzo 2015, data di entrata in vigore della normativa.

Rif.

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