LAVORI USURANTI – SCADENZA COMUNICAZIONI

( Lavoro e Previdenza )

LAVORI USURANTI – SCADENZA COMUNICAZIONI

Entro il 31 marzo 2020 occorre trasmettere la comunicazione relativa allo svolgimento di lavoro notturno e le rilevazioni riferite alle altre lavorazioni usuranti riguardanti l’anno 2019

Il Decreto Legislativo n° 67/2011 recante disposizioni per “l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti” ha introdotto un obbligo di comunicazione in capo ai lavoratori che impiegano lavoratori nelle attività individuate nel medesimo decreto ovvero:

–  lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;

–  lavoratori notturni;

–  lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, nei settori produttivi individuati per mezzo delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella allegata al citato Decreto Legislativo;

–  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Si precisa che per l’omesso invio è prevista una sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 1500,00 per il solo lavoro notturno, mentre per tutte le altre tipologie di attività usuranti non è prevista sanzione trattandosi di comunicazione a carattere di “monitoraggio”.

Il termine per l’invio delle comunicazioni è fissato al 31 marzo 2020.

Relativamente alla comunicazione per il lavoro notturno si sottolinea che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato, altresì, che la stessa va effettuata con riferimento a:

–    lavoro notturno a turni: se il datore di lavoro ha occupato il lavoratore notturno per l’interno anno ed in via esclusiva, la comunicazione deve essere fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente per un numero minimo di 64 giornate;

–    lavoro notturno: la comunicazione va effettuata se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.

In entrambe le ipotesi, qualora il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno per assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale, devono essere comunicate tutte le giornate di lavoro notturno svolte.

In presenza di lavoratori somministrati l’onere della comunicazione ricade sull’impresa utilizzatrice.

Si ricorda infine, che un obbligo di comunicazione specifica insorge qualora il datore di lavoro inizi a svolgere delle attività in linea catena. In tal caso, il datore di lavoro deve comunicare lo svolgimento di tali attività, entro 30 giorni dall’inizio delle medesime.

Si fa presente che dal 13 marzo 2020 l’accesso a tutti i servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avverrà esclusivamente tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. Non sarà più possibile utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro.

In merito alla comunicazione obbligatoria Usuranti il Ministero del Lavoro con FAQ del 25 febbraio u.s ha comunicato che restano valide le modalità già in vigore. Pertanto sul portale www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/ si accede tramite le utenze del servizio CO usuranti già in possesso e non è possibile utilizzare le credenziali del portale Cliclavoro.

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it