LEGGE DI BILANCIO 2018 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

LEGGE DI BILANCIO 2018 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

Dal 1° gennaio 2018 scatta il nuovo incentivo per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti con età inferiore a 35 anni

Il 23 dicembre 2017 il Senato ha approvato in via definitiva il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020“. Il provvedimento, in vigore il 1° gennaio 2018, tra le varie misure, prevede incentivi per l’assunzione dei giovani, potenziamento dello strumento di ricollocazione per favorire il reinserimento nel mondo del lavoro, obbligo di tracciabilità per il pagamento degli stipendi da parte dei datori di lavoro, diverse soglie di reddito per l’accesso al bonus IRPEF di 80 euro, modifiche delle scadenze per le dichiarazioni fiscali e delle detrazioni per i figli.

 

Si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro.

 

Incentivi alle assunzioni di giovani (art. 1, cc. 100-108 e 113-114)

E’ riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni (limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, l’esonero riguarda i soggetti che non abbiano compiuto 35 anni);

Lo sgravio, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:

– prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione). L’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi;

– conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione).

L’esonero sale al 100%, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nel caso di datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o in alta formazione.

Restano esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

 

Accordo di ricollocazione (art. 1, cc. 136 e 138)

Sono state assegnate all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) risorse pari a 5 milioni di euro nel 2018 e altri 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per potenziare l’assegno di ricollocazione attraverso la possibilità di anticipare le misure di politica attiva al periodo coperto dall’intervento di CIGS. Una volta sottoscritto l’accordo, i lavoratori interessati possono chiedere ANPAL, entro 30 giorni, l’attribuzione anticipata dell’assegno di ricollocazione, nei limiti ed alle condizioni correlati ai programmi di riorganizzazione o di crisi.

Il lavoratore, posto in carico al servizio all’ANPAL che accetta l’offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore in essere, beneficia:

– dell’esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;

– di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro che assume il percettore dell’assegno di ricollocazione per CIGS è riconosciuto l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua per una durata di:

a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

 

Aumento del contributo di licenziamento (art. 1, c. 137)

A decorrere dal 1° gennaio 2018 il contributo di licenziamento per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura collettiva da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria viene raddoppiato.

Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.

 

Abbonamenti trasporto pubblico – (art. 1, c. 28)

Prevista la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente per le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti, dal datore di lavoro, o le spese da quest’ultimo sostenute, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari

 

Soppressione FONDINPS (art. 1, cc. 173-174)

Il FONDINPS (forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS) viene abrogato e, con decreto, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuato il fondo pensione negoziale al quale far affluire le quote di TFR maturando dei lavoratori silenti.

 

Deducibilità IRAP lavoro stagionale (art. 1, c. 116)

Per l’anno 2018, per i datori di lavoro è consentita la piena deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ad ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta. La deduzione può avvenire a partire dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nei due anni successivi alla cessazione del precedente contratto.

 

Bonus 80 euro (art. 1, c. 132)

Aumenta a 24.600 euro il limite massimo di reddito complessivo ammesso per la fruizione del bonus IRPEF pari a 80 euro mensili. Il limite per la fruizione parziale del bonus aumenta da 26.000 a 26.600 euro.

 

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, cc. 252-253)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 è elevata a 4.000 euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori entro i 24 anni di età rimangono fiscalmente a carico dei genitori.

 

Calendario fiscale (art. 1, cc. 933-934)

Il calendario fiscale subisce le seguenti modifiche. E’ fissato al 23 luglio il termine di presentazione al CAF del modello 730, al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel modello 730.

I CAF devono trasmettere le dichiarazioni entro:

a) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;

b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;

c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

 

Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni (art. 1, cc. 910-914)

E’ previsto l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori. Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro dovranno corrispondere la retribuzione attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

 

Libro unico (art. 1, c. 1154)

L’obbligo di tenuta in modalità telematica dei dati del Libro unico del lavoro slitta al 1° gennaio 2019.

 

Credito di imposta per le spese di formazione –  (Art. 1 c. 46 – 56)

Previsto uno specifico credito di imposta per le imprese che investono in formazione del personale nella misura del 40% del costo aziendale del personale occupato in attività di formazione nei campi delle conoscenze delle tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

 

Altre misure introdotte sono;

  • la proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale o crisi aziendale (art. 1, c. 133) per le aziende con rilevanza economica strategica a livello regionale che presentano rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale;
  • la proroga della CIGS e della mobilità in deroga (art. 1, cc. 140-142) per le aziende localizzate in aree di crisi complessa;
  • incentivi per giovani agricoltori (art. 1, cc. 117-118);
  • incentivi per le cooperative sociali (art. 1, cc. 109 e 220);
  • Sostegno al reddito per i lavoratori della pesca (art. 1, cc. 121 e 135) nel periodo di arresto temporaneo dell’attività.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire ulteriori approfondimenti.

Rif.

Alessandro Tarquini – Tel. 0575399431 – e-mail: a.tarquini@confindustriatoscanasud.it