LEGGE DI BILANCIO 2019 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

LEGGE DI BILANCIO 2019 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

Incrementate le sanzioni per lavoro nero, appalti e distacchi non genuini, violazione delle norme riguardanti l’orario di lavoro, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

E’ stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 la “Legge di Bilancio 2019” che è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 fatte salve specifiche decorrenze.

Si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro.

Credito di imposta per le spese di formazione  (art. 1 commi 78 – 81).

Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta 2019. Il credito è riconosciuto nella misura del:

50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 Euro;

40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, nel limite massimo annuale di 300.000 Euro;

30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, nel limite massimo annuale di 200.000 Euro.

Agevolazioni per le assunzioni nel mezzogiorno (art 1 comma 247)

I programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo ovvero i programmi operativi complementari, possono prevedere speciali misure volte a favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di giovani che non hanno compiuto i 35 anni, ovvero soggetti di età superiore a 35 anni se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Per i giovani under 35 già destinatari dell’incentivo di cui al  D.L n. 87/2018 -esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile previsto, per la generalità dei casi, nella misura del 50% e nel limite annuo di 3.000 Euro –  i programmi operativi di cui sopra potranno prevedere l’estensione al 100% del medesimo esonero contributivo, nel limite di importo annuo di Euro 8.060.

Congedo obbligatorio padre (art. 1, comma 278 )

 E’ stato elevato a 5 giorni il congedo obbligatorio per il padre lavoratore in caso di nascita del figlio, di adozione o di affidamento dal 1 gennaio 2019.

Anche per l’anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Incremento delle sanzioni (art. 1, comma 445)

La Legge Finanziaria dispone l’aumento di alcune sanzioni in materia di lavoro – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:

– all’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (art. 3, DL n. 12/2002 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002);

– all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale (art. 18, comma 1, D.Lgs n.276/2003);

– al ricorso, da parte dell’utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge (art. 18, comma 2,D.Lgs n. 276/2003);

– alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l’utilizzatore (art. 18, comma 4 e comma 4-bis, D.Lgs n. 276/2003);

– agli appalti ed ai distacchi non genuini (art. 18, comma 5-bis, D.Lgs n. 276/2003);

– alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell’impresa distaccante (art. 12, commi 1-3,D.Lgs n. 136/2016);

– al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell’orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero (art. 18-bis, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 66/2003);

– sono aumentate del 10% tutte le sanzioni previste dal D.Lgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sanzionate in via amministrativa o penale;

 – sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro. Si attendono pertanto delucidazioni da parte del Ministero stesso, al fine di individuare correttamente le sanzioni interessate.

Le predette maggiorazioni sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Congedo maternità (art. 1, comma 485)

 E’ stata riconosciuta alle lavoratrice la facoltà di restare al lavoro fino al nono mese di gravidanza, potendo usufruire dell’intero periodo di astensione obbligatoria nei 5 mesi successivi al parto.

L’esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla salute della gestante stessa e a quella del nascituro.

Lavoro Agile ( art 1 comma 486)

I datori di lavoro che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ovvero ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.

Bonus assunzioni giovani eccellenze (art. 1, commi 706 – 717).

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato anche con orario part-time:

  • cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
  • cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

possono godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi  dovuti all’INAIL)  per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale importo massimo è proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

L’esonero dovrà essere fruito nel rispetto delle norme dell’Unione Europea in materia di aiuti « de minimis ».

L’esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.

L’esonero contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l’esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell’unità produttiva per la quale intendono assumere le “giovani eccellenze”.

Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell’esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica di quest’ultimo, effettuato nei 24 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero ed il recupero delle somme già fruite.

L’Inps con apposita Circolare stabilirà le modalità di fruizione dell’esonero.

Percorsi in alternanza scuola- lavoro (art. 1, comma 784 – 787)

I percorsi di alternanza scuola – lavoro sono stati ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e dall’anno scolastico 2018/2019 saranno complessivamente più brevi:

  •  per gli istituti professionali non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi;
  •  per gli istituti tecnici non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi;
  • nei licei non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per fornire ulteriori approfondimenti.

Rif.

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