LEGGE DI BILANCIO 2022 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

LEGGE DI BILANCIO 2022 – NORME DI INTERESSE IN MATERIA DI LAVORO

Novità in materia di ammortizzatori sociali, incentivi alle assunzioni e pensioni

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario n° 49 alla Gazzetta Ufficiale n° 310 del 31.12.2021 la Legge n° 234 del 30.12.2021 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Le disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2022 sono in vigore dal 1° gennaio 2022 fatte salve diverse decorrenze specifiche.

 

Si riportano di seguito le principali misure introdotte in materia di lavoro previdenza e assistenza

 

Novità in materia di ammortizzatori sociali

La Legge di Bilancio introduce importanti novità in materia di ammortizzatori sociali.

 

Lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale Estensione dell’utilizzo degli ammortizzatori a tutte le tipologie di apprendistato ed ai lavoratori a domicilio. Continua a rimanere esclusa la categoria dei dirigenti.

 

-Requisito di anzianità Ridotta da 90 a 30 giorni di effettivo lavoro l’anzianità minima che un lavoratore deve possedere, al momento della presentazione della domanda, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale.

 

Computo dei dipendenti Per la determinazione dei limiti dimensionali dell’azienda, vengono ricompresi nel calcolo tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.

 

-Importi dei trattamenti di integrazione salariale Il massimale non è più differenziato in base alla retribuzione mensile di riferimento del lavoratore ma diventa unico. Viene adottato quello già previsto per la fascia di retribuzione più alta (quella superiore a € 2.125,36 per il 2021) che quindi ora si applica indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento.

 

-Riduzione contributo addizionale A decorrere dal 1° gennaio 2025 a favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo utilizzato, è stabilita una contribuzione addizionale ridotta, in misura pari al:

– 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

– 9% oltre il limite di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.

 

-Termini di invio dei dati per i pagamenti diretti In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

 

-Compatibilità della CIG con lo svolgimento di attività lavorativa Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi nonché di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro a tempo determinato inferiore a sei mesi, il trattamento è sospeso per tutta la durata del rapporto.

-Contratto di espansione Per gli anni 2022 e 2023 la possibilità di stipulare contratti di espansione viene estesa alle aziende con un requisito occupazionale di almeno 50 dipendenti.

 

-Campo di applicazione della CIGS Dal 1° gennaio 2022, la disciplina della CIGS ed i relativi obblighi contributivi vengono estesi ai datori di lavoro non coperti dai Fondi Bilaterali purché nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti. Resta invariata la misura del contributo ordinario, pari complessivamente allo 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e il restante 0,30% a carico del lavoratore.

Riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo Per i contratti di solidarietà stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022 la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% (60% fino al 31.12.2021) dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà; per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% (70% fino al 31.12.2021) nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

 

-Ampliamento della causale di riorganizzazione aziendale. CIGS con causale per riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Ministero dello Sviluppo Economico, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio. A tal fine il programma di riorganizzazione aziendale può presentare un piano di risanamento volto anche a gestire processi di transizione, che deve comunque tendere ad un consistente recupero occupazionale, da realizzarsi anche tramite interventi di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze.

-Accordo di transizione occupazionale Al fine di sostenere le transizioni occupazionali al termine di un intervento straordinario di integrazione salariale per crisi o per riorganizzazione, al datore di lavoro è concesso un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori, di durata non superiore a 12 mesi, non ulteriormente prorogabile; sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all’autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

 

-CIGS speciale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica Per fronteggiare i processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, nel biennio 2022-2023 è riconosciuto ai datori di lavoro destinatari di CIGS che non possono più ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore trattamento di CIGS, che deroga alle attuali disposizioni in materia, per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.I predetti trattamenti saranno riconosciuti entro un limite di spesa di 150 milioni per il 2022 e altrettanti per il 2023.

-Fondo integrazione salariale ( Fis) Dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente (più di 5 fino al 31.12.2021), non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo ovvero territoriale.

L’assegno ordinario assume la nuova denominazione di “Assegno di integrazione salariale” e viene eliminata la prestazione “Assegno di solidarietà” prevista fino al 31 dicembre 2021.

In relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa vigente in materia di integrazioni salariali ordinarie l’Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per una durata massima di:

          13 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

         26 settimane in un biennio mobile, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

Per il finanziamento dell’Assegno di integrazione salariale, è previsto un contributo ordinario nella misura dello:0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti; 0,80%, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. Per il corrente anno 2022 è prevista una riduzione delle aliquote contributive.

 

Cessazione attività produttive

Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo viene introdotta una nuova procedura per i licenziamenti in caso di cessazione dell’attività produttiva. Detta procedura riguarda i datori di lavoro che nell’anno precedente abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

 

Incentivo per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria con accordo di transizione occupazionale

I datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori beneficiari di tale nuovo trattamento straordinario di integrazione salariale, potranno beneficiare, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, di un incentivo mensile pari al 50% dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore e comunque per un periodo massimo di 12 mesi. Il contributo spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti l’assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva. Il licenziamento del lavoratore assunto nonché il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con gli stessi livelli e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’incentivo effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito. Il riconoscimento dell’incentivo è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi

E’ riconosciuto un esonero contributivo alle aziende che nel corso dell’anno 2022 assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della Legge n. 296/2006.

L’esonero pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di trentasei mesi elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’incentivo è riconosciuto nel limite delle risorse staniate ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

 

Sgravio contributivo per l’apprendistato di primo livello per le aziende fino a 9 addetti

Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano un numero di addetti fino nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta nei primi tre anni di contratto.

 

Apprendistato professionalizzante per lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale

A decorrere dal 1° gennaio 2022 è possibile l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale anche di lavoratori in CIGS a seguito di accordo di transizione occupazionale.

 

Assunzione beneficiari del Reddito di Cittadinanza

L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro entro i limiti dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità viene riconosciuto non solo in caso di assunzione a tempo indeterminato ma anche con contratto a tempo determinato e con contratto a tempo parziale.

 

Esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri

In via sperimentale per l’anno 2022 viene riconosciuto un esonero in misura pari al 50 % della quota di contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Riduzione aliquota contributiva a carico del lavoratore

In via eccezionale e solo per l’anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari allo 0,8% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692,00 mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta, in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Congedo del padre per nascita del figlio

Il congedo obbligatorio in favore del padre per i figli nati/adottati/affidati già previsto per l’anno 2021 in 10 giorni da fruire anche non continuativamente nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore, è reso strutturale.

 

Disposizioni in materia di rilascio del DURC

A partire dal 1° gennaio 2022, il regolare versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterale è condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Novità in materia di pensioni

 

– “Quota 102” Esclusivamente per il 2022 il legislatore introduce quota 102 ovvero si potrà accedere alla pensione con 64 anni e 38 di contributi. Detti requisiti devono sussistere entro il 31 dicembre 2022, anche se il diritto al trattamento pensionistico può essere esercitato successivamente (c.d. “cristallizzazione”). La pensione con quota 102 (analogamente a quota 100) non è cumulabile, dal primo giorno di decorrenza della stessa fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad accezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

– Opzione donna Prorogato anche per l’anno 2022 l’istituto per il pensionamento anticipato delle donne (c.d. “opzione donna”). Potranno accedere alla pensione anticipata, calcolata in questo caso interamente con il sistema contributivo, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

 

– Ape sociale Prevista anche per il 2022 l’Ape sociale ovvero la possibilità di ricevere, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia, un’indennità mensile da parte dell’Inps. Sono introdotte alcune novità sui requisiti di accesso. In particolare, nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito di una procedura di licenziamento per motivi economici, il requisito di “almeno tre mesi” della conclusione della fruizione dell’indennità di disoccupazione (Naspi) non è più richiesto. Vengono, inoltre, ampliate le categorie professionali che possono accedere all’Ape sociale con 63 anni e 36 di contributi. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito di anzianità contributiva viene ridotto ad almeno 32 anni. Per tutte le nuove categorie occorre aver svolto l’attività per almeno sette anni negli ultimi dieci oppure per almeno sei anni negli ultimi sette.

-Uscita anticipata dei lavoratori delle PMI in crisi Istituito un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Criteri, modalità e procedure di erogazione delle risorse verranno definite con Decreto Interministeriale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Novità in materia di indennità NASpI

Dal 1° gennaio 2022 non è più previsto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, mentre resta confermato il requisito delle 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Inoltre per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2022, la riduzione dell’indennità Naspi, pari al 3% ogni mese, decorre dal primo giorno del sesto mese di fruizione (in precedenza dal quarto). Per coloro che abbiano compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda detta riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione. Infine la NASpI viene estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

 

Tirocini non curriculari

E’ affidata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la definizione di linee guida in materia di tirocini diversi da quelli curricolari sulla base dei seguenti criteri:

           revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivono l’applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

           individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni di impresa;

           definizione di livelli essenziali della formazione, che prevedono un bilancio delle competenze all’inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

           definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l’attivazione di nuovi tirocini alle assunzioni di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

           previsione di azioni e interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto nei confronti di      un uso distorto dell’istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

 

In caso di mancata corresponsione dell’indennità di partecipazione si applica una sanzione amministrativa a carico del trasgressore. L’ammontare della sanzione, proporzionato alla gravità dell’illecito commesso, varia da un minimo di 1.000 Euro a un massimo di 6.000 Euro.

 

Viene ribadito che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente. In caso di svolgimento fraudolento del tirocinio, il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 Euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Resta ferma la possibilità di riconoscere, su domanda del tirocinante, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.

Rif.

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