LEGGE FINANZIARIA 2018 – ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI – ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

( Lavoro e Previdenza )

LEGGE FINANZIARIA 2018 – ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI – ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

L’esonero potrà essere fruito a partire dalle denunce contributive di marzo con eventuale recupero dell’incentivo per i mesi di gennaio e febbraio 2018

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1 commi 100 e seguenti della Legge n° 205/2017, Legge di Bilancio 2018, ha previsto un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, il contratto di lavoro intermittente e le assunzioni di dirigenti.

Eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.

L’Inps con Circolare n° 40 del 2 marzo 2018, che trasmettiamo in allegato, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.

L’esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che l’assunzione riguardi soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Per le sole assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2018 il limite di età del soggetto da assumere è innalzato fino ai trentacinque anni (da intendersi come 34 anni e 364 giorni).

Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia che non impedisce l’accesso all’incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc..

Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti, l’Inps ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in precedenza dal lavoratore. Lo stesso Istituto sottolinea come tale utility non abbia valore certificativo e pertanto inviata i datori di lavoro ad acquisire le dichiarazioni del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro.

Si precisa, al riguardo, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018. Infatti, nell’ipotesi in cui il lavoratore per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato usufruito parzialmente l’esonero contributivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

L’esonero contributivo è cumulabile, qualora vi siano i requisiti, con i seguenti incentivi di natura economica:

  • l’incentivo Occupazione NEET previsto per i giovani tra 16 e 29 anni aderenti al “Programma Garanzia Giovani” disciplinato dal Decreto Anpal n 3 del 02.01.2018;
  • “Occupazione Mezzogiorno” disciplinato dal Decreto Anpal n 2 del 02.01.2018;
  • Incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui alla Legge 92/2012;
  • Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art 13 della Legge 68/1999.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 Euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi, e sempre nel limite massimo di 3.000 Euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato o le conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine, riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. Per quanto riguarda il monte ore minimo di attività in alternanza scuola lavoro necessario per accedere all’esonero si rinvia ad un’attenta lettura delle specifiche casistiche esplicitate nella Circolare Inps. 

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

 -all’adempimento degli obblighi contributivi;

 -all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

 -al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

In merito ai sopra richiamati requisiti di accesso si fa rinvio ad un’attenta lettura del punto 5 della Circolare Inps.

La normativa in esame prevede che l’esonero contributivo possa essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

L’esonero potrà essere fruito a decorrere dalle denunce contributive afferenti il mese di marzo 2018.

Per il recupero dell’esonero contributivo eventualmente spettante per i periodi di gennaio e febbraio 2018 potranno essere utilizzati esclusivamente i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.


Allegato


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Rif.

Luca Migliorini – Tel. 0575399448 – e-mail: l.migliorini@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it