NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI

( Lavoro e Previdenza )

NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI

Non possono essere utilizzate dalle imprese con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, in edilizia e negli appalti di opere o servizi

E’ entrata in vigore il 23 giugno 2017 la nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (che non riguarda le prestazioni di lavoro autonomo occasionale disciplinate dall’art. 2222 c.c.) emanata al fine di colmare il vuoto normativo che si è creato con l’abrogazione della disciplina sul lavoro accessorio (i cd voucher).

La nuova normativa individua le prestazioni di lavoro occasionali con limiti quantitativi economici e distingue le modalità di ricorso alle stesse per:

a) persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, mediante il Libretto Famiglia;

b) altri utilizzatori, mediante il contratto di prestazione occasionale. Tale è il contratto mediante il quale un utilizzatore “acquisisce con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionale o saltuarie di ridotta entità”, entro gli specifici limiti e alle condizioni e con le modalità stabilite.

E’ vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

a) da parte degli utilizzatori (diversi dalle pubbliche amministrazioni) che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa;

c) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

In ordine ai limiti quantitativi economici e di durata si intendono per prestazioni di lavoro occasionali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. In caso di superamento di tale limite da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Esiste inoltre un limite di durata massima della prestazione tra utilizzatore e prestatore pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile (non applicabile alle pubbliche amministrazioni) superato il quale il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Sono previsti compensi diversi per le due tipologie di utilizzatori sopra descritte.

Trasmettiamo in allegato una prima nota di commento di Confindustria e la Circolare Inps n. 107 del 05.07.2017 che ha fornito le prime istruzioni operative.


Allegato


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