OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI – CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PENALMENTE RILEVANTE

( Lavoro e Previdenza )

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI – CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO PENALMENTE RILEVANTE

Per l’individuazione dell’importo annuo occorre far riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi

Il D.Lgs n° 8/2016 ha disciplinato la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

In materia previdenziale il Decreto ha parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti introducendo una distinzione correlata al valore dell’omissione compiuta. In particolare il datore di lavoro:

  • è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 1.032, se l’importo omesso è superiore a Euro 10.000 annui;
  • è assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000 a Euro 50.000, se l’importo omesso non è superiore a Euro 10.000 annui.

Si sottolinea come il datore di lavoro non sia punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

L’Inps con Messaggio n° 437 del 31 gennaio 2018, a seguito della informazione provvisoria della Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali, conferma la posizione assunta con la precedente Circolare n°121 del 2016, secondo la quale in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali, per la determinazione del limite di importo complessivo di 10.000 Euro annui rilevante ai fini penali, deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi. Ovvero al periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n° 8376 del 25 settembre 2017, sulla base della posizione espressa nella sentenza della Corte di Cassazione Sez. Pen. n. 39882 del 2017 del 29.08 – 04.09 del 2017, aveva invece specificato che la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute vada effettuata secondo il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto relativo al mese di gennaio (16 febbraio) sino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).

Rif.

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