OPERATIVO L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

( Lavoro e Previdenza )

OPERATIVO L’ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36 PREVISTO DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021

La Commissione Europea ha autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021

A seguito dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea l’Inps con Messaggio n° 3389 del 7 ottobre 2021 fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021, nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro annui, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non hanno compiuto 36 anni (35 anni e 364 giorni).

Per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi.

L’esonero spetta a condizione che il lavoratore non abbia avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato con il medesimo od altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Inoltre l’esonero contributivo è riconosciuto ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L’Inps con Circolare n° 56 del 12 aprile 2021  aveva fornito le prime indicazioni operative in attesa dell’autorizzazione della Commissione Europea.

Si sottolinea che la Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo di trentasei mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro annui per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021- 2022. Tuttavia l’Inps evidenzia che la Commissione Europea ha al momento autorizzato la fruizione dell’esonero per le assunzioni e le trasformazioni effettuate solamente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021 riservandosi altresì, di fornire istruzioni relative all’esonero per il 2022 all’esito del procedimento da parte della Commissione Europea.

L’Inps con Messaggio n° 3389 del 7 ottobre 2021 fornisce quindi le istruzioni di dettaglio per la valorizzazione dell’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021.  Le operazioni di conguaglio con riferimento ai mesi pregressi dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente, potranno essere effettuate esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Rif.

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