PREMIO ASSICURATIVO INAIL – VERIFICA DELLA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

( Lavoro e Previdenza )

PREMIO ASSICURATIVO INAIL – VERIFICA DELLA CORRETTA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Presupposto indispensabile per la determinazione del premio assicurativo INAIL, anche alla luce delle nuove tariffe per il 2019, è la classificazione delle lavorazioni.

Con riferimento alle nostre precedenti comunicazioni in materia, ricordiamo che il D.M. 27 febbraio 2019 ha riformato la precedente Tariffa dei Premi INAIL, di cui al D.M. 12 dicembre 2000, prevedendo importanti e sostanziali novità, tra le quali la riclassificazione dei rischi e la cessazione delle polizze assicurative ponderate.

La nuova normativa INAIL è entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 ed ha modificato in maniera sostanziale molte voci di tariffa, è quindi interesse di tutte le imprese controllare che l’inquadramento INAIL della propria attività sia stato correttamente “tradotto” nel nuovo tariffario e che corrisponda al rischio delle lavorazioni effettivamente eseguite.

L’Istituto mette a disposizione una guida illustrativa (allegata). La guida si presenta utile per comprendere se la lavorazione esercitata dall’azienda sia riconducibile alla stessa voce presente nella Tariffa del 2000 ovvero se il processo di revisione del nomenclatore abbia apportato modifiche (nel senso dello scorporo, dell’accorpamento, della eliminazione della lavorazione ovvero della introduzione di una voce nuova).

Si tratta di una fase conoscitiva di particolare importanza, in quanto il riferimento al solo numero della voce non appare sufficiente per comprendere adeguatamente le modifiche apportate nel 2019, posto che, anche in presenza di una conferma del numero della voce, la descrizione della voce potrebbe essere stata modificata, così rischiando di indurre in errore nel calcolo del premio assicurativo dovuto.

Tra le principali novità introdotte dalla nuova Tariffa, in particolare, segnaliamo quelle afferenti al personale impiegatizio assicurato sulle voci 0722 e 0723.  Per l’Istituto la voce 0722 va utilizzata per classificare l’attività del personale che svolge attività amministrativa o professionale o di erogazione di servizi negli uffici, compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

Mentre la voce 0723 si riferisce alle attività del personale  degli  uffici, come dirigenti, venditori, viaggiatori, “agenti di commercio”, personale che effettua accessi in cantieri, opifici e simili, compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali ad esempio:

•quelle effettuate dall’assistente contrario,

•le attività ispettive,

•le verifiche progettuali,

•lo stato di avanzamento lavori,

•la scelta delle materie prime,

•la verifica delle lavorazioni commissionate.

Non possono essere ricondotte alla classificazione 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione compresa la diretta gestione della stessa come ad esempio quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere etc. In questi casi l’attività del personale in questione si configura come attività complessa e deve essere ricondotta alle voci 0722 e della lavorazione.

La voce 0723 non si presta più ad essere attribuita insieme alla 0722. Pertanto l’attività del medesimo lavoratore non può essere riferita ad entrambe le voci 0722/0723.

Altra novità importante è quella relativa ai tirocini. Per i tirocini, stage formativi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda la Nuova Tariffa 2019 ha stabilito che il riferimento classificativo si trova nel sottogruppo 0600 e non più nella lavorazione esercita dall’azienda.

In relazione a quanto sopra informiamo che l’Associazione fornisce agli associati un servizio di consulenza ed assistenza per il controllo della corretta classificazione INAIL, mediante il quale le aziende potranno, ove ne sussistano i presupposti, risparmiare per il futuro sul premio Inail.

 


Allegato

Rif.

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it

Rita Collina – Tel. 0564468808 – e-mail: r.collina@confindustriatoscanasud.it

Roberto Gemini – Tel. 0577257215 – e-mail: r.gemini@confindustriatoscanasud.it