PROROGATO FINO AL 31 MARZO 2022 IL CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER I FIGLI MINORI DI ANNI QUATTORDICI

( Lavoro e Previdenza )

PROROGATO FINO AL 31 MARZO 2022 IL CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER I FIGLI MINORI DI ANNI QUATTORDICI

Restano valide tutte le indicazioni già fornite dall’Inps in merito alla fruizione del Congedo

Il D.L  21 ottobre n° 146 dicembre 2021 n. 215, ha previsto a partire dal 22 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 uno specifico congedo indennizzato denominato “Congedo parentale SARS CoV-2”. Nello specifico  Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

 

Il requisito della convivenza ed il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i periodi di infezione da SARS CoV-2, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, per il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o per il periodo di chiusura del centro diurno assistenziale.

 

Il congedo in questione può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria.

 

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione ed i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

 

Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.

 

Anche ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps è riconosciuto il diritto a fruire del congedo. Per tali categorie lavorative la fruizione del congedo in argomento è possibile nella sola modalità giornaliera.

 

L’Inps con Circolare n 189 del 17 dicembre 2021 ha fornito chiarimenti in merito all’operatività del congedo illustrando altresì le specifiche situazioni di compatibilità/incompatibilità con la fruizione del congedo stesso.

 

Il D.L 24 dicembre 2021 n° 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” ha prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine per la fruizione del Congedo parentale SARS CoV-2”.

 

L’Inps con Messaggio n° 74 dell’8 gennaio 2022 conferma che restano valide tutte le indicazioni contenute nella citata Circolare 189/2021 ed informa altresì che è attiva la procedura per la presentazione delle istanze di congedo anche per l’ulteriore periodo previsto.

Rif.

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