RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA PER L’ANNO 2017 – INDICAZIONI OPERATIVE INPS

( Lavoro e Previdenza )

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA IN EDILIZIA PER L’ANNO 2017 – INDICAZIONI OPERATIVE INPS

Dal 1° settembre 2017 le imprese edili potranno inoltrare all’INPS istanza per accedere al beneficio nella misura fissata per il 2017 pari all’11,50%.

Sulla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2017, n. 194, è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 5/7/17, che conferma, per l’anno 2017, la riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro del settore edile, nella misura dell’11,50%.

L’INPS,con apposta circolare ha fornito le seguenti istruzioni.

Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale e per gli impiegati.

Ai fini del calcolo, dall’aliquota totale va detratto:

  • il contributo IVS complessivamente dovuto sia dal datore di lavoro sia dal dipendente (aliquota del 33% destinata al Fpld);
  • il contributo CIGS a carico del dipendente (0,30%) se dovuto;
  • l’aliquota pari allo 0,30% destinata alla disoccupazione involontaria (o ai fondi interprofessionali per la formazione);
  • l’aliquota destinata al Fondo garanzia del TFR (0,20%);
  • le misure compensative previste per il conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo di Tesoreria (esonero attualmente fissato nella misura del 28%).

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e Ccnl nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto della normativa in materia di determinazione della retribuzione da assumere come base per il calcolo della contribuzione (che non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi);
  • i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio incentivo “occupazione sud”per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2017). L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà; l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2017 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.

In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre a dicembre 2017; l’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.

In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2017.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le sedi territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla circolare INPS (si veda l’allegato n. 2); la sede competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

Il beneficio potrà essere fruito entro il 16 gennaio 2018, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di dicembre 2017.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2017 fino al 15 gennaio 2018.

La circolare Inps è scaricabile cliccando sul seguente link: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2001-09-2017.htm

Rif.

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