RIDUZIONE DEL PERIODO DI PROGNOSI RIPORTATO NEL CERTIFICATO DI MALATTIA: ISTRUZIONI INPS

( Lavoro e Previdenza )

RIDUZIONE DEL PERIODO DI PROGNOSI RIPORTATO NEL CERTIFICATO DI MALATTIA: ISTRUZIONI INPS

Il lavoratore assente per malattia che considerandosi guarito intenda riprendere anticipatamente il lavoro potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica della prognosi originariamente formulata.

L’Inps con Circolare n. 79 del 2 maggio 2017 ha fornito indicazioni relativamente alle fattispecie in cui il lavoratore, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla data di fine prognosi indicata nel certificato di malattia dal proprio medico curante.

La data di fine prognosi, in assenza di ulteriore certificazione, costituisce il termine ultimo ai fini dell’erogazione della prestazione economica di malattia, assumendo un significato di rilievo da un punto di vista amministrativo – previdenziale.

E’ evidente, tuttavia, che sul piano medico legale, tale data rappresenta un elemento “previsionale” sul decorso clinico e sull’esito dello stato patologico riportato in diagnosi formulato da parte del medico certificatore sulla base di un giudizio tecnico, pertanto suscettibile di possibili variazioni sia in termini di prolungamento sia di riduzione, in base ad un decorso rispettivamente più lento o più rapido della malattia.

Nell’ipotesi di un prolungamento dello stato morboso, il lavoratore, per prassi già consolidata, provvede a farsi rilasciare dal medico uno o più certificati di continuazione.

Ugualmente, nel caso di una guarigione anticipata, l’interessato è tenuto a richiedere una rettifica del certificato in corso, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro.

La rettifica della data di fine prognosi, a fronte di una guarigione anticipata, rappresenta un adempimento obbligatorio da parte del lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, ai fini della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sia nei confronti dell’Inps.

Sotto il primo profilo, è da ritenersi che, in presenza di un certificato con prognosi ancora in corso, il datore di lavoro non possa consentire al lavoratore la ripresa dell’attività lavorativa ai sensi della normativa sulla salute e sicurezza dei posti di lavoro. L’art. 2087 del codice civile, come noto, infatti, impegna il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro e l’art. 20 del D.lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Ne consegue che il dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico telematico di rettifica della prognosi originariamente indicata.

Affinché la rettifica venga considerata tempestiva è necessario che intervenga prima della ripresa anticipata dell’attività lavorativa. Essa va richiesta al medesimo medico che ha redatto il certificato, riportante una prognosi più lunga.

L’Inps fa presente che qualora emerga, a seguito di assenza a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, verranno applicate, nei confronti del lavoratore, le sanzioni già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo.

La sanzione sarà comminata al massimo fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa, considerando tale ripresa come una dichiarazione “di fatto” della fine prognosi (avvenuta nella giornata immediatamente precedente) dell’evento certificato.

Il lavoratore, che si trovi nelle ipotesi sopra descritte e che, non trovato al domicilio di reperibilità, venga invitato a visita ambulatoriale, dovrà, comunque, produrre una dichiarazione attestante la ripresa dell’attività lavorativa.

LP 33 – 26.5.2017

 

Rif.
L.
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