RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

( Lavoro e Previdenza )

RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO

Prime indicazioni da parte dell’Inps sulle novità e le ricadute di natura contributiva

L’Inps con Circolare n° 18 del 01 febbraio 2022 illustra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 sull’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuto nel D.Lgs 14 settembre 2015 n°148.

 

In ordine alla portata delle novità legislative l’Istituto precisa che le modifiche producono effetti sulle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Dette innovazioni non trovano pertanto applicazione con riferimento alle richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022.

Le istanze che rientrano nel regime previgente continueranno quindi ad essere gestite secondo la disciplina vigente prima del riordino normativo operato dalla Legge di Bilancio 2022.

 

L’Inps sempre con la Circolare n° 18 del 2022 fornisce inoltre chiarimenti in merito alle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali preste dal D.L 27 gennaio 2022 n° 4. In particolare i datori di lavoro operanti in determinati settori, che sospendono o riducono l’attività lavorativa nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, possono richiedere l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ai sensi della disciplina ordinaria prevista dal D.Lgs n. 148/2015 senza obbligo di versamento del contributo addizionale. In particolare vi rientrano i datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative e di altre attività, identificati secondo la classificazione ATECO 2007 esplicitata nel dettaglio nella Circolare Inps.

 

Con successivo Messaggio n° 637 del 09 febbraio 2022 l’Inps fornisce ulteriori indicazioni di carattere generale relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva riservandosi altresì di fornire con successiva Circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi. Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021. Le differenze contributive afferenti a detti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni da parte dell’Istituto.

 

 

Rif.

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