SBLOCCATA L’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI CON ETA’ COMPRESA TRA 30 E 35 ANNI

( Lavoro e Previdenza )

SBLOCCATA L’AGEVOLAZIONE PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI CON ETA’ COMPRESA TRA 30 E 35 ANNI

Gli incentivi arretrati potranno essere recuperati nei flussi UniEmens di competenza di aprile- maggio e giugno 2020.

La Legge n° 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) ha esteso l’esonero contributivo triennale del 50% dei contributi Inps nel limite di 3.000 Euro annui già previsto dalla Legge di Bilancio 2018 per i soggetti che non siano stati mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2019 e 2020, di giovani che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, da intendersi come 34 anni e 364 giorni.

Si precisa che inizialmente la Legge di Bilancio 2018 aveva previsto il requisito anagrafico dei 35 anni non compiuti per il solo anno 2018. Si ricorda inoltre che la Legge 9 agosto 2018, n° 96 di conversione del Decreto Legge “Dignità” aveva previsto l’incentivazione delle assunzioni di giovani di età compresa tra i 30 anni e i 35 anni non compiuti per gli anni 2019 e 2020 rinviando l’effettiva fruizione dell’esonero all’emanazione di un Decreto del Ministero del Lavoro; provvedimento che non è stato peraltro mai emanato. Dette disposizioni sono state pertanto abrogate dalla Legge di Bilancio per il 2020.

Pertanto il requisito anagrafico per accedere all’esonero per gli anni 2018, 2019 e 2020 è innalzato a 35 anni. A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero sarà di 30 anni di età non compiuti.

L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.

Restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro domestico, il contratto di lavoro intermittente e le assunzioni di dirigenti.

Eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero.

L’Inps con Circolare n° 57 del 28 aprile 2020, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo.

Nel ribadire che, fermi gli altri requisiti di legge, la condizione legittimante la fruizione dell’esonero è che il lavoratore non sia mai stato titolare di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si evidenzia al riguardo, che il requisito dell’assenza di rapporti a tempo indeterminato in capo al lavoratore deve essere rispettato solo al momento della prima assunzione incentivata ai sensi della Legge di Bilancio 2018. Infatti, nell’ipotesi in cui il lavoratore per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato usufruito parzialmente l’esonero contributivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Si ricorda che l’Inps, allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, ha realizzato un’apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro possono acquisire le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati in precedenza dal lavoratore. Lo stesso Istituto sottolinea come tale utility non abbia valore certificativo e pertanto inviata i datori di lavoro ad acquisire dichiarazioni del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro.

L’esonero contributivo è cumulabile, qualora vi siano i requisiti, con i seguenti incentivi di natura economica:

  • Incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui alla Legge 92/2012;
  • Incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’art 13 della Legge 68/1999.
  • l’incentivo Occupazione NEET previsto per i giovani tra 16 e 29 anni aderenti al “Programma Garanzia Giovani” disciplinato dai Decreti Anpal n 3 e n 581 del2018 e applicabile alle assunzioni effettuate nel 2018 e 2019.
  • Incentivo “Io Lavoro” disciplinato dal Decreto Anpal n 52 del 2020 per il quale siamo in attesa delle istruzioni operative da parte dell’Inps.
  • Incentivo “Occupazione Sviluppo Sud per le assunzioni effettuate nel 2019.

La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 Euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, per la durata di 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 36 mesi, e sempre nel limite massimo di 3.000 Euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato o le conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine, riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’incentivo è subordinato alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:

 -all’adempimento degli obblighi contributivi;

 -all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

 -al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

In merito ai sopra richiamati requisiti di accesso si fa rinvio ad un’attenta lettura del punto 5 della Circolare Inps.

La normativa in esame prevede che l’esonero contributivo possa essere riconosciuto ai soli datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva.

Si sottolinea inoltre che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità’ produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

L’esonero potrà essere fruito a decorrere dalle denunce contributive afferenti il mese di aprile 2020 ed il recupero degli eventuali incentivi arretrati decorrenti dal gennaio 2019 in poi, potrà avvenire anche nei flussi UniEmens di competenza di maggio e giugno 2020.

Rif.

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