SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO EROGATI NEL 2013 – RIDETERMINATO IL TETTO SUL QUALE OPERA IL BENEFICIO

( Lavoro e Previdenza )

SGRAVIO CONTRIBUTIVO SUI PREMI PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO EROGATI NEL 2013 – RIDETERMINATO IL TETTO SUL QUALE OPERA IL BENEFICIO

Potrà essere recuperato uno sgravio ulteriore fino allo 0,22% della retribuzione dei lavoratori interessati

Il Decreto del Ministero del Lavoro 14 febbraio 2014 ha disciplinato lo sgravio contributivo relativamente all’anno 2013, individuando nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati, il tetto entro il quale era possibile richiedere lo sgravio. Come previsto dallo stesso Decreto le residue risorse finanziarie stanziate hanno comportato l’innalzamento del tetto della retribuzione dei lavoratori al 2,47%.

I datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante, massimo 0,22%, in sede di conguaglio contributivo. Pertanto se l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.

A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso.

retribuzione annua del lavoratore € 40.000,00 (comprensivi del premio);

premio corrisposto € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);

tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;

tetto al 2,47% = € 988,00;

percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione.

Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato:

–  entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate;

–  totale sulla quota del lavoratore.

L’Inps con il Messaggio n° 3634 dell ’08 ottobre 2019 ha fornito le istruzioni operative per procedere al recupero che dovrà essere effettuato entro il 16 gennaio 2020. Al momento del conguaglio il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio ad esso spettante.

 

Rif.

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