SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SCADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PREVISTI DAL DECRETO LEGGE RISTORI QUATER

( Lavoro e Previdenza )

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI SCADENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 PREVISTI DAL DECRETO LEGGE RISTORI QUATER

Possono accedervi le imprese con ricavi non superiori a 50 milioni che hanno subito una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

L’Inps con Circolare n° 145 del 14 dicembre 2020 ha fornito indicazioni di carattere generale in merito all’ambito di applicazione della previsione normativa riservandosi di fornire le istruzioni operative con un successivo Messaggio.

Il particolare il D.L prevede che “per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente” sono sospesi i termini, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, che scadono nel mese di dicembre 2020”.

L’Inps elenca poi nel dettaglio tutti i soggetti che a prescindere dal requisito concernente l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato possono avvalersi della sospensione dei termini di versamento. In merito si rimanda ad una attenta lettura della Circolare.

La sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali riguarda anche la quota di contribuzione a carico dei lavoratori.

La sospensione non opera rispetto alla quarta rata in scadenza, nel medesimo mese di dicembre 2020, riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (versamento dei contributi sospesi ad aprile e maggio 2020).

I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, sospesi ai sensi del Decreto Legge n. 157/2020, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

Infine l’Istituto sottolinea che per espressa previsione normativa non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Rif.

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