VISITA FISCALE MALATTIA, NUOVE REGOLE PER GLI ESONERI

( Lavoro e Previdenza )

VISITA FISCALE MALATTIA, NUOVE REGOLE PER GLI ESONERI

L’esenzione dalla reperibilità durante la malattia spetta ai lavoratori con patologie gravi che richiedono terapie salvavita o connesse a invalidità.

Il Ministero del Lavoro con decreto 11/01/2016 ha escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:

–  patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;

–  stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Sul tema l’Inps è intervenuta nei giorni scorsi con propria circolare con la quale ha elaborato apposite linee guida che i medici potranno utilizzare in queste circostanze compilando gli appositi campi utili a far rientrare il lavoratore tra i soggetti beneficiari dell’esonero.

Chiaramente l’esonero dalla possibilità di essere visitati nelle fasce orarie canoniche non preclude da eventuali controlli dell’INPS sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica espressa nella documentazione medica.

I datori di lavoro, nell’ambito dei controlli medico legali richiesti all’Istituto nei confronti dei lavoratori dipendenti assenti per malattia, sono tenuti ad escludere gli attestati telematici che riportino valorizzati i campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”. Resta ferma la possibilità per gli stessi di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. Sarà cura della Struttura valutare, mediante il proprio centro medico legale l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente.

LP 72 – 30.8.2016

Rif.
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