MOCA – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER OPERATORI

( Qualità, Certificazioni, Norme tecniche )

MOCA – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER OPERATORI

Informazioni e riferimenti normativi per chi lavora con materiali/oggetti destinati a venire a contatto con alimenti

Il Decreto Legislativo 29/2017 ha introdotto – abrogando in parte il DPR 777/1982 – sanzioni amministrative molto elevate per la violazione del Reg. CE 1935/2004 sui MOCA e di altri regolamenti europei, tra cui il 2023/2006 (norme sulle buone pratiche di fabbricazione dei MOCA) e il 10/2011 (MOCA in plastica).

I MOCA sono materiali e oggetti che possono venire a contatto con gli alimenti (piatti, bicchieri, posate, bottiglie, coltelli da lavoro, carta da incarto, pellicole di plastica, bicchieri e piatti di plastica, etichette a contatto con gli alimenti, scatole della pizza, imballaggi …).

Si segnala l’obbligo di comunicazione, ex art. 6 D.Lgs. 29/2017, all’autorità sanitaria territorialmente competente da parte degli operatori economici che operano attività di produzione, trasformazione, deposito, distribuzione e importazione di materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al Reg.CE 2023/2006. La comunicazione è dovuta sia alle nuove attività che a quelle già esistenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 29/2017 (dal 02.04.2017).

Gli OSA registrati e/o riconosciuti ai sensi del Reg.CE 852/2004 e 853/2004, che operano anche in questo settore, possono presentare un  aggiornamento della propria registrazione o riconoscimento. Sono esclusi gli stabilimenti in cui si svolge solo l’attività di distribuzione al consumatore finale e gli utilizzatori di MOCA (ossia coloro che non operano alcuna trasformazione del prodotto ma si limitano ad usarlo tal quale per la propria attività).

Dal 3 luglio 2017 la Regione Toscana ha implementato, tramite piattaforma web http://www.suap.toscana.it/star, l’endoprocedimento ASL 86 “Materiali a contatto con alimenti (MOCA)” attivabile in corrispondenza del codice attività per la quale deve essere inviata la comunicazione.

La mancata comunicazione determina l’applicazione di una sanzione, ex dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 29/2017.

Rif.

Alessandra Amato – Tel. 0577257230 – e-mail: a.amato@confindustriatoscanasud.it