PRODOTTI DA COSTRUZIONE: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

( Salute e Sicurezza )

PRODOTTI DA COSTRUZIONE: ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI

Introdotte nuove misure di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

L’articolo 29 del Decreto Legislativo del 31 luglio 2020 n. 101 (G.U. n.201 del 12/8/2020), in vigore dal 27 agosto 2020, ha introdotto nuove disposizioni in merito alle radiazioni gamma emesse da determinati materiali da costruzione.

Il livello di riferimento applicabile all’esposizione esterna alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione in ambienti chiusi, in aggiunta all’esposizione esterna all’aperto, è fissato in 1 mSv/anno.

I prodotti da costruzione soggetti agli obblighi sono:

1) Materiali naturali:

– alum-shale (cemento contenente scisti alluminosi);

– materiali da costruzione o additivi di origine naturale ignea tra cui:

– granitoidi (quali graniti, sienite e ortogneiss);

– porfidi;

– tufo;

 – pozzolana;

 – lava

 – derivati delle sabbie zirconifere;

2) Materiali che incorporano residui dalle industrie che lavorano materiali radioattivi naturali tra cui:

– le ceneri volanti;

– il fosfogesso;

– le scorie di fosforo;

– le scorie di stagno;

– le scorie di rame;

– i fanghi rossi (residui della produzione dell’alluminio);

– i residui della produzione di acciaio.

Il decreto, nel far salvi gli obblighi previsti nei confronti del fabbricante, del mandatario, del distributore e dell’importatore in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla marcatura CE dei prodotti da costruzione (di cui al Regolamento UE 305/2011), dispone che il soggetto responsabile dell’immissione sul mercato dei prodotti in questione, e prima della relativa commercializzazione, deve garantire che:

 –   siano state determinate le concentrazioni delle attività dei radionuclidi Ra-226, Th-232 (o il suo prodotto di decadimento Ra-228) e K-40, mediante apposite misurazioni da effettuarsi seguendo le norme di buona tecnica o le linee guida nazionali e internazionali:

 –   sia stato calcolato l’indice di concentrazione d’attività (limite fissato a 1) sulla base dei valori ottenuti dalle misurazioni di cui al punto precedente e l’applicazione di una specifica formula (riportata al punto 10, dell’allegato II);

 –   i risultati delle misurazioni e il corrispondente indice di concentrazione d’attività costituiscano parte integrante della dichiarazione di prestazione (DOP), prevista dalla normativa sui prodotti da costruzione (Regolamento UE 305/2011.

Nel caso in cui l’indice di concentrazione d’attività calcolato risulti essere:

–    pari o inferiore a 1, il materiale può essere utilizzato negli edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici a elevato fattore di occupazione;

 –   superiore a 1, il fabbricante, ai fini dell’utilizzo del materiale negli edifici di ingegneria civile, come abitazioni ed edifici ad elevato fattore di occupazione, deve effettuare la valutazione di dose, per il tramite di un esperto di radioprotezione con abilitazione di secondo o terzo grado, applicando i metodi di stima previsti dagli standards nazionali ed internazionali che tengano conto di altri fattori, tra cui la densità, lo spessore del materiale, nonché fattori relativi al tipo di edificio e all’uso previsto del materiale (strutturale o superficiali).

Nel caso in cui il livello di dose sia superiore a 1 mSv/anno, il materiale in questione non può essere utilizzato negli edifici di ingegneria civile.


Allegato

Rif.

Claudio Benassi – Tel. +39 0575 399454 – e-mail: c.benassi@confindustriatoscanasud.it

Massimiliano Bucaletti – Tel. 0575399429 – e-mail: m.bucaletti@confindustriatoscanasud.it