SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE

( Salute e Sicurezza )

SILICE CRISTALLINA RESPIRABILE

Sostanza inclusa nel prossimo aggiornamento della Direttiva europea sugli agenti cancerogeni

La silice cristallina respirabile (RCS “Respirable Crystalline Silica”) è un agente chimico classificato ad oggi come pericoloso, presente in molti materiali estratti o ricavati dal terreno (laterizi, calcestruzzo, collanti, roccia, pietre, terra, ecc).

Il recente orientamento della Commissione europea prevede che con l’emanazione della nuova normativa (nuova Direttiva europea che sarà emanata nei prossimi mesi) e del suo recepimento, tale sostanza non venga considerata più come un agente chimico pericoloso bensì entri a far parte dell’elenco delle sostanze cancerogene.

In conseguenza di ciò sarà applicato il Capo II del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 – “Protezione da agenti cancerogeni e mutageni” piuttosto che l’attuale Capo I – “Sostanze pericolose”.

Con l’ultima revisione della Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni tra l’altro è stato fissato il valore limite di esposizione alla silice cristallina respirabile in 0,1 mg/mc, ferma restando una possibile rivisitazione in sede di implementazione della normativa.

Al fine di valutare la corretta gestione del rischio da esposizione silice cristallina respirabile, la Commissione europea ha emanato un documento (allegato in inglese) contenente indicazioni utili anche per i datori di lavoro che, con la nuova normativa, saranno tenuti all’implementazione di misure di prevenzione e protezione dei lavoratori.

Tale documento consta di due parti:

  • la prima fornisce informazioni sulla RCS, sui rischi per la salute, sul quadro normativo, sulle misure di controllo e contiene i principali adempimenti richiesti quali l’eliminazione/sostituzione della sostanza pericolosa, l’adozione di sistemi di controllo come la bagnatura, l’adozione di procedure organizzative/gestionali, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • la seconda è costituita da schede tecniche che illustrano le azioni consigliate per singola tipologia di lavorazione.

Le indicazioni in esso contenute rimarranno comunque valide anche a seguito dell’emanazione della Direttiva sugli agenti cancerogeni.

Ci riserviamo di fornire gli aggiornamenti.

SS 3 – 31.8.2017


Allegato

Rif.

M. Bernardini – Tel. 0575 399430 – e-mail: m.bernardini@confindustriatoscanasud.it

C. Gattuso – Tel. 0575 399427 – e-mail: c.gattuso@confindustriatoscanasud.it