CALENDARIO 2017 DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE – INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE DEROGHE PREFETTIZIE

( Trasporti e circolazione )

CALENDARIO 2017 DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE – INTEGRAZIONE RELATIVA ALLE DEROGHE PREFETTIZIE

Con Decreto MIT 20 settembre 2017 è stato integrato il calendario divieti circolazione 2017 relativo alle deroghe prefettizie per la circolazione dei veicoli pesanti.

L’integrazione si è resa necessaria in conseguenza dell’accoglimento da parte del TAR-Lazio della sospensiva sul ricorso del Codacons relativo al calendario dei divieti di circolazione per il 2017, in attesa del pronunciamento di merito.

In particolare, il TAR-Lazio con Ordinanza n. 4462 del 31 agosto 2017 ha evidenziato – a seguito dei chiarimenti intervenuti con il MIT – la sola necessità di fornire ai Prefetti criteri puntuali in tema di rilascio di autorizzazioni in deroga ai divieti nazionali di circolazione, entro il 30 settembre 2017.

Il MIT ha pertanto ottemperato alla suddetta Ordinanza aggiungendo all’art. 6 il comma 2-bis, che riportiamo di seguito:

“Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le prefetture-uffici territoriali del Governo, nell’ambito dei relativi procedimenti istruttori dovranno, altresì, verificare che l’esigenza di circolazione in deroga alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti, risponda ad effettivi esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in quanto:

è funzionale a soddisfare nell’immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;

è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;

non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell’itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire. Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori”.

TC 45 – 03.10.2017

Rif.

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