CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE SCADUTA DA OLTRE 2 ANNI  

( Trasporti e circolazione )

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE SCADUTA DA OLTRE 2 ANNI  

Circolare MOT 21 dicembre 2017

L’art.13, comma 11 del Decreto MIT 20 settembre 2013 stabilisce che in caso di CQC scaduta da oltre 2 anni, il titolare deve frequentare un corso di formazione periodica e sottoporsi ad esame comprendente sia la parte comune che quella specialistica (c.d.”esame di ripristino”).

Con circolare indicata– allegata – MOT ha dettato disposizioni su alcuni aspetti relativi alla CQC scaduta da oltre 2 anni che riassumiamo di seguito, rinviando alla Circolare ministeriale per gli approfondimenti.

Duplicato di patente CQC con qualificazione CQC scaduta di validità

Nel caso in cui venga richiesto il duplicato di una patente che contiene anche la qualificazione CQC (codice unionale “95”) scaduta di validità, sarà emanata una nuova patente di guida sulla quale non sarà annotata detta qualificazione CQC.

Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, una delle quali scadute da oltre 2 anni

Il titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di persone che per il trasporto di cose, che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione ad una delle predette tipologie di trasporto, è esentato dall’obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l’altra tipologia di trasporto. Resta comunque fermo l’obbligo di sottoporsi all’“esame di ripristino” nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre 2 anni. La qualificazione CQC ottenuta con ordinaria procedura di rinnovo, avrà validità di cinque anni dalla data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Motorizzazione civile, mentre quella ottenuta a seguito di esame di ripristino avrà validità di cinque anni dalla data di esame. Nel caso in cui un conducente sia titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di merci che della qualificazione CQC per il trasporto di persone, a prescindere dall’ordine in cui viene presentata la richiesta le due scadenze saranno diverse, ovvero calcolate come sopra specificato e solo al successivo rinnovo di entrambe riporteranno la stessa scadenza (5 anni dalla data richiesta).

Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone entrambe scadute da oltre 2 anni

Nel caso in cui un conducente sia titolare di entrambe le qualificazioni CQC scadute da oltre 2 anni, lo stesso non potrà presentare istanza congiunta per sostenere entrambi gli “esami di ripristino”. Detto conducente, invero, dovrà presentare prima l’istanza per sostenere l’”esame di ripristino” relativa ad una delle due abilitazioni CQC, poi, una successiva istanza di ripristino per l’altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune che la parte specialistica.

Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC

La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro il giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva.

Qualora il corso di formazione periodica abbia termine in data successiva alla scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”.

Procedure “esame di ripristino”

L’“esame di ripristino”, prevede, conformemente a quanto previsto dall’art. 11, comma 1, del D.M. 20 settembre 2013, sia la prova relativa alla parte “comune” che la prova relativa alla parte “specialistica”. Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre 2 anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d’esame relativa alla parte comune che alla parte specialistica. In questo ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose. In caso di “esame di ripristino” i 5 anni di validità decorrono dalla data di svolgimento, con esito positivo, dell’esame stesso. Le modalità di effettuazione degli “esami di ripristino” sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione CQC. L’istanza di “esame di ripristino” può essere presentata anche in un Ufficio Motorizzazione civile di provincia differente da quella in cui ha sede l’ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica.

Rinuncia alla qualificazione CQC

Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità. La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inserendo una “revoca per altri motivi”. In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio Motorizzazione civile e l’utente dovrà (salvo intenda rinunciare anche alla patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida, sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice 95 relativo alla CQC revocata. Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.

TC 4 – 19.01.2018


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it