CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – NUOVE DISPOSIZIONI

( Trasporti e circolazione )

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – NUOVE DISPOSIZIONI

Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della CQC, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori di corsi.

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Direzione generale per la Motorizzazione – ha diramato la Circolare MOT 7 giugno 2019 con la quale sono state raccolte in un “testo unico” tutte le disposizioni impartite nel tempo relativamente ai corsi di formazione ed agli esami per il conseguimento della qualificazione ed al tempo stesso sono stati forniti alcuni chiarimenti.

La circolare suddetta, abroga la circolare del 3 aprile 2014.

Riassumiamo di seguito i punti di principale interesse sui quali il MIT ha fornito chiarimenti, rinviando alla lettura del testo per i necessari approfondimenti.

Il diritto comunitario

L’art.10 della direttiva 2003/59/CE prevede che gli Stati UE comprovino l’acquisizione della qualificazione iniziale o periodica attraverso all’apposizione del codice UE95 in corrispondenza delle patenti professionali (C1, C1E, C e CE per il trasporto di cose; D1, D1E, D e DE per il trasporto di persone).

Nel caso di richiesta di duplicato di patenteCQC sospesa di validità per mancato rinnovo della qualificazione, potrà essere ottenuta una patente di guida senza CQC, finchè non sarà sostenuto l’esame di revisione con esito positivo, nel qual caso dovrà richiedere un duplicato di patanteCQC con codice unionale 95.

L’art.126-bis del Cds stabilisce, come noto, un punteggio autonomo aggiuntivo rispetto a quello previsto per la patente di guida italiana (20 punti per patenti professionali); i cittadini dell’UE in possesso di patente professionale e di qualificazione CQC possono ottenere tale punteggio semplicemente attraverso la conversione della propria patente in patenteCQC italiana.

Il 14 settembre 2014 è scaduto il termine per l’ottenimento della CQC per “documentazione” (per diritto acquisito), con la conseguenza che da tale data è possibile ottenerla soltanto attraverso un corso di formazione iniziale o periodica quinquennale.

Conversione CQC

Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiedere la conversione in Italia del documento che attesta detta qualificazione. Può essere ottenuta la patenteCQC da parte del:

– conducente residente in Italia titolare di patente italiana ma di CQC estera in corso di validità;

– conducente residente in Italia titolare di patente rilasciata da uno Stato membro o S.E.E. e di CQC estera.

Riconoscimento CQC revocata a seguito conversione patente in Stato non-UE o non- SEE

I conducenti, una volta riacquisita la residenza in Italia, chiedono la conversione di patente extracomunitaria in loro possesso (ottenuta a seguito di conversione di patente italiana) che però è priva di qualificazione professionale, in quanto gli accordi in materia di conversioni di patenti di guida sottoscritti tra l’Italia ed i Paesi non-UE non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la CQC.

Il MIT ritiene possa essere riattribuita la qualificazione CQC al conducente che all’atto di conversione di patente italiana in patente extracomunitaria era in possesso di tale qualificazione, a condizione che questa sia ancora in corso di validità. Nel caso in cui la qualificazione sia scaduta da meno di 2 anni, si dovrà riottenerla dopo un corso di formazione periodica, mentre per scadenza superiore a 2 anni, è necessario sostenere un esame di ripristino.

Limite anagrafico e tipologia di corso di qualificazione iniziale

E’ possibile conseguire la qualificazione CQC per il trasporto di cose a partire dal:

– 21° anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato;

– 18° anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale ordinario (se titolare di patente C potrà guidare tutti i veicoli adibiti al trasporto di corse senza limiti di massa; se di patente C1 soltanto i veicoli di tale categoria);

– 18° anno di età, frequentando un corso di qualificazione iniziale accelerato (se titolare di patente C potrà guidare veicoli adibiti al trasporto di cose fino a 7,5 ton fino al compimento di 21 anni).

Luogo e tempo della formazione periodica

I corsi di formazione periodica possono essere seguiti in Italia:

– dai conducenti titolari di patente di guida rilasciata da Stato membro UE o SEE, se in Italia lavorano o hanno residenza anagrafica o normale;

– dai conducenti titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato non-UE o non-SEE, se svolgono l’attività di conducente alle dipendenze di un’impresa stabilita sul territorio italiano.

Un corso di formazione periodica può essere frequentato nei 3 anni e sei mesi precedenti la scadenza di validità della CQC posseduta, nel qual caso il rinnovo decorre dal giorno successivo a quello della scadenza quinquennale.

Nel caso in cui il corso di formazione sia frequentato entro i 2 anni successivi alla scadenza di validità della CQC, la stessa sarà rinnovata a far data dal giorno di rilascio dell’attestato di formazione periodica e nelle more il conducente non potrà svolgere la propria attività.

Il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di frequentare un corso di formazione a partire dai 3 anni e sei mesi antecedenti la scadenza della CQC da parte di conducente in possesso di qualificazione sia per il trasporto di cose che di persone: il conducente potrà sostenere un unico corso di formazione periodica e potrà rinnovare entrambe le qualificazioni.

Il nuovo periodo quinquennale di validità delle due qualificazioni decorre dalla data di presentazione dell’istanza di rinnovo al competente UMC.

Esame di revisione CQC

Il conducente che deve sottoporsi alla prova di revisione della qualificazione CQC ha la possibilità di sostenere una sola volta, nell’arco di validità della domanda, la prova di cui trattasi.

Riguardo ai termini in cui il conducente deve sottoporsi ad esame di revisione della formazione CQC, il MIT ha ritenuto congruo stabilire tale termine in 30 gg. dal provvedimento di revisione.

Il soggetto farà quindi domanda di revisione della qualificazione e l’ufficio UMC stabilirà immediatamente la data in cui tale prova dovrà essere sostenuta.

L’ufficio UMC procederà alla sospensione della qualificazione CQC nel caso di presentazione dell’istanza di revisione successiva a 30 gg. dal provvedimento di revisione, ovvero in caso di assenza alla prova.

In caso di esito negativo dell’esame, la CQC sarà revocata e la revoca riguarderà tutte le abilitazioni comprese nella CQC oggetto del provvedimento (trasporto cose e persone). L’esame con esito positivo, al contrario, comporterà l’attribuzione di 20 punti sulla CQC.

TC 19– 20.06.2019


Allegato

Rif.

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