CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI

( Trasporti e circolazione )

CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE – QUALIFICAZIONE CQC SCADUTA DA OLTRE DUE ANNI

Integrazioni (Circolare MOT prot. 14087 dell’11 giugno 2018)

Il MIT ha diramato la circolare prot. 14087 dell’11 giugno 2018 – allegata – con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in materia di CQC, di cui evidenziamo gli aspetti più significativi.

 

Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC

La frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro due anni dal giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l’istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva. E’ possibile pertanto il rinnovo di validità, senza obbligo di sostenere l’esame di ripristino di una qualificazione CQC scaduta il 25 maggio 2016, qualora il corso di formazione periodica frequentato dal titolare sia terminato il 25 maggio 2018.

Qualora il corso di formazione periodica abbia termine dopo due anni dalla data di scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto ad “esame di ripristino”.

 

Rinunzia alla qualificazione CQC

 

Il titolare di qualificazione CQC può, in qualsiasi momento, richiedere all’Ufficio Motorizzazione civile di revocare la propria abilitazione. La rinuncia alla qualificazione CQC comporta la revoca della stessa e l’interessato potrà conseguire una nuova abilitazione esclusivamente secondo le procedure ordinarie, frequentando, cioè, un corso di qualificazione iniziale e sostenendo il previsto esame di idoneità.

La rinuncia sarà annotata nel sistema informatico inserendo una “revoca per altri motivi”. In caso di rinuncia, la patente CQC deve essere riconsegnata all’Ufficio Motorizzazione civile e l’utente dovrà (salvo intenda rinunciare anche alla patente di guida) richiedere un duplicato della patente di guida, sulla quale, ovviamente, non sarà riportato codice 95 relativo alla CQC revocata. Nel caso il conducente, già titolare di entrambe le qualificazioni CQC, abbia dapprima rinunciato a una delle due, ma che, dopo la revoca, intenda nuovamente conseguirla deve frequentare esclusivamente il corso integrativo (solo la parte speciale relativa al trasporto di merci o di persone, a seconda del caso) previsto dall’art. 9, commi 1 o 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e sostenere il relativo esame solo sulla parte specialistica.

 

TC 31 – 21.06.2018


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it