CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO

( Trasporti e circolazione )

CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO

Chiarimenti del MIT (Circolare MIT del 20 dicembre 2018)

Il MIT ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate agli artt.93 e 132 del Codice della strada dalla Legge n.113/2018, con la circolare prot.33292 del 20 dicembre 2018, che trasmettiamo in allegato.

La circolare chiarisce intanto che il divieto di circolazione per i veicoli immatricolati all’estero ed in disponibilità di soggetti che abbiano stabilito la propria residenza in Italia da più di 60 gg. è da ritenersi applicabile non soltanto alle persone fisiche bensì anche alle persone giuridiche che abbiano stabilito una propria sede in Italia, ancorché costituite all’estero.

 

Il MIT ricorda inoltre che sono invece esclusi da tale divieto:

1 – i veicoli in disponibilità di soggetti residenti in Italia a fronte di un contratto di leasing o locazione senza conducente stipulato in un Paese UE o SEE con impresa che non ha sede in Italia;

2 – i veicoli intestati ad impresa avente sede in un Paese UE o SEE – ma non sede in Italia – e da questa ceduti a titolo di comodato ad un soggetto residente in Italia con il quale l’impresa stessa intrattiene un rapporto di lavoro o di collaborazione.

 

La seconda ipotesi, non è certamente applicabile alla professione di autotrasportatore di merci su strada, in quanto l’autista – come noto – non può concludere un contratto di comodato per esercitare la propria attività lavorativa.

L’art.132 del Cds stabilisce che i veicoli immatricolati all’estero possano circolare in Italia fino ad un anno, scaduto il quale il veicolo deve essere immatricolato in Italia oppure uscire dal territorio nazionale.

E’ evidente che la scelta di immatricolare un veicolo Italia non possa essere imposta contro la volontà del detentore/proprietario ed in questo caso lo stesso veicolo potrà essere condotto all’estero trasportato con un veicolo idoneo, ovvero potrà lasciare il territorio nazionale dopo aver richiesto un foglio di via agli uffici UMC.

La circolare ministeriale affronta anche gli aspetti procedurali delle operazioni di motorizzazione relative alla nazionalizzazione del veicolo ed al rilascio del foglio di via.

 

Soggetti che possono chiedere l’immatricolazione o il foglio di via

Gli intestatari della carta di circolazione sono i soli soggetti abilitati a richiedere l’immatricolazione o il foglio di via. Tuttavia, trattandosi di soggetti per lo più residenti all’estero, è necessario prevedere la possibilità che la richiesta del foglio di via venga presentata a cura del soggetto detentore del veicolo stesso anziché da parte del proprietario.

 

Immatricolazione in Italia

Il veicolo che deve essere immatricolato in Italia proveniente da altro Paese UE o SEE, è sottoposto alle procedure della c.d. “nazionalizzazione”, la quale prevede tra l’altro il censimento dell’importazione e l’assolvimento dell’IVA.

La nazionalizzazione può essere richiesta dall’intestatario della carta di circolazione estera se residente in Italia o in alternativa da colui che si dichiari proprietario; in quest’ultimo caso è necessario che dia dimostrazione dell’avvenuta cessione del veicolo ai fini dell’iscrizione al PRA e che il veicolo stesso sia stato cancellato dai registri delle Autorità estere.

 

Rilascio del foglio di via

Esclusa l’ipotesi di immatricolazione, l’interessato deve richiedere il foglio di via all’UMC, riconsegnando carta di circolazione e targa estera.

Nel caso in cui il richiedente non sia anche proprietario del veicolo, è necessario disporre di:

• una delega legalizzata dall’Autorità estera e corredata di traduzione asseverata;

• una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall’utilizzatore del veicolo che attesti che l’intestatario dello stesso lo ha autorizzato a condurlo all’estero.

 

Ritiro della carta di circolazione da parte degli organi di polizia

Nel caso di violazione del comma 1bis dell’art. 93 (circolazione con veicolo avente targa estera da parte di soggetto residente in Italia da oltre 60 gg) e del comma 1 dell’art. 132 del Cds (circolazione con veicolo avente targa estera da parte di soggetto residente oltre il periodo di un anno) l’organo accertatore ritira la carta di circolazione estera e la trasmette all’UMC entro 180 gg., termine entro il quale il veicolo deve essere immatricolato o deve essere richiesto il foglio di via per l’uscita dal territorio nazionale, pena la confisca del veicolo. Gli uffici UMC dovranno a loro volta segnalare all’organo accertatore i veicoli per i quali – una volta scaduto detto termine – non sia stato richiesta nulla.

 

Avvertenze finali

Il Ministero dei trasporti ricorda che non è possibile ricorrere alla “targa prova” per accompagnare il veicolo al confine del territorio nazionale, in quanto tale fattispecie riguarda altre ipotesi diverse dall’esportazione di veicoli.

 

TC 02 – 07.01.2018

Rif.
L. Caccialupi – Tel. 0575 399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it
G. Mascagni – Tel. 0564 468811 – e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it