CIRCOLAZIONE – INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

( Trasporti e circolazione )

CIRCOLAZIONE – INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, la legge 23 marzo 2016, n. 41, che introduce il reato di omicidio stradale e il reato di lesioni personali stradali..

Si riportano di seguito le novità di rilievo:

Reato di omicidio stradale

La legge introduce il delitto di omicidio stradale mediante l’inserimento di un nuovo art. 589-bis al codice penale, che punisce a titolo di colpa, con la pena della reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa), il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale:

  • da 8 a 12 anni di reclusione in caso di omicidio stradale commesso con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (stato di ebbrezza alcolica grave) o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 5 a 10 anni di reclusione in caso di omicidio commesso con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (stato di ebbrezza alcolica media) o a seguito di comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati;
  • da 2 a 7 anni di reclusione in tutti gli altri casi di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale (fattispecie generica di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale).

Reato di lesioni stradali gravi o gravissime

La legge inserisce nel codice penale anche il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, introducendo un nuovo art. 590-bis, il quale prevede pene detentive differenziate a seconda della gravità del fatto criminoso:

  • da 3 a 5 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l (stato di ebbrezza alcolica grave) o in caso di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • da 1 anno e mezzo a 3 anni di reclusione per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni di reclusione per le lesioni gravissime in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l (stato di ebbrezza alcolica media) o per comportamenti quali il superamento grave dei limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassi azzardati.
  • da 3 mesi a 1 anno di reclusione per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni di reclusione per le lesioni gravissime in tutti gli altri casi di lesioni volontarie commesse in violazione delle norme sulla circolazione stradale (fattispecie generica di lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale).

Conducenti professionali e di mezzi pesanti

Ai conducenti professionali e agli autisti di mezzi pesanti si applicano le ipotesi più gravi di omicidio stradale e di lesioni stradali.

Sono conducenti professionali “i conducenti che esercitano abitualmente l’attività di trasporto di persone e cose; i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati”

Per queste categorie, è sufficiente essere in stato di ebbrezza alcolica media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) per l’applicazione della cornice edittale di pena massima sia in caso di omicidio stradale (reclusione da 8 a 12 anni) che in caso di lesioni stradali (reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e reclusione da 4 a 7 per le lesioni gravissime).

Più morti o lesioni gravi

È previsto un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di  più persone o la morte di una o più persone con lesioni di una o più persone. In questo caso si applicherà la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; il limite massimo di pena viene però stabilito in 18 anni.

In caso di lesioni a più persone ma nessuna morte, si applicherà la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 7.

Fuga del conducente. Aggravanti e attenuanti

In caso di fuga del conducente, scatterà l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni di reclusione per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.

Altre aggravanti sono previste se si è alla guida senza patente o con patente sospesa o revocata o nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

Revoca della patente

Per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali conseguirà la revoca della patente, anche in caso di richiesta di patteggiamento.

In caso di omicidio stradale, l’interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 15 anni dalla revoca. Il termine viene elevato a 20 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine viene elevato a 30 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente e si sia dato alla fuga.

In caso di lesioni personali stradali l’interessato non potrà conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi 5 anni dalla revoca. Tale termine è aumentato a 10 anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza (con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine è ulteriormente aumentato sino a 12 anni nel caso in cui l’interessato fosse alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, abbia anche violato i limiti di velocità al momento dell’incidente e si sia dato alla fuga.

Perizie coattive

Il giudice potrà ordinare, anche d’ufficio, il prelievo coattivo di campioni biologici per determinarne il dna. Nei casi urgenti e se il ritardo potesse pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo potrà essere disposto anche dal pubblico ministero e non dal GIP.

TC 16 – 25.3.2016

Rif.
L. Caccialupi – Tel. 0575 399437 – e-mail: caccialupi@assindar.it
G. Mascagni -Tel. 0564 468811
e-mail: g.mascagni@confindustriagrosseto.it

Allegato