COSTI DI RIFERIMENTO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

( Trasporti e circolazione )

COSTI DI RIFERIMENTO DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO

Valori di riferimento dei costi di esercizio – Decreto direttoriale 27 novembre 2020 – Tabelle

Informiamo che con decreto direttoriale 27 novembre 2020, il MIT ha disposto la pubblicazione sul proprio sito web delle tabelle con i costi indicativi di riferimento dell’attività di autotrasporto merci.

Nella tabella, allegata, detti valori vengono prima espressi in termini assoluti e poi in costo chilometrico unitario sulla base di una percorrenza annua di 100.000 km.

Il nuovo sistema riporta un valore minimo e massimo di costo per singola voce (per es., veicolo, manutenzione, revisioni, pneumatici, stipendio, ecc.) e distingue quattro classi di veicoli con riferimento alla massa complessiva massima di ciascuno:

A. fino a 3,5 tonnellate;

B. oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate;

C. oltre 12 e fino a 26 tonnellate;

D. oltre 26 tonnellate.

Inoltre, individua le voci di costo da associare alle forcelle di valori minimo-massimo, distribuite su 3 sezioni:

Sezione 1 – Veicolo (includendo veicoli a motore, rimorchi e semirimorchi): relativamente alle voci di acquisto, manutenzione, revisione, pneumatici, bollo, assicurazione e ammortamento;

Sezione 2 – Altri Costi distinti in:

a. Lavoro: relativamente alle voci di stipendio, trasferte e straordinario;

b. Energia: relativamente alle fonti di alimentazione disponibili (gasolio, LNG, CNG, elettrico e ibrido);

Sezione 3 – Pedaggiamento: relativamente ai costi sostenuti al netto dei rimborsi previsti da normativa.

Il costo unitario chilometrico viene determinato dalla somma della Sezione 1 e Sezione 2, tenendo conto della percorrenza media annua di 100.000 km; tuttavia, viene precisato che le parti possono considerare differenti percorrenze di Km/anno.

Il decreto direttoriale stabilisce “la natura non cogente dei valori dei costi di esercizio”, ma sottolinea la loro conformità alle disposizioni dell’articolo 1, comma 250 della Legge 190/2014, n. 190, ai pareri resi dall’AGCM e alla giurisprudenza richiamata nelle premesse del decreto medesimo.

Il decreto prevede, inoltre, una riserva per l’eventuale aggiornamento del valore dei costi.

TC 69– 07.12.2020


Allegato


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Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it