COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO

( Trasporti e circolazione )

COSTI MINIMI DELL’AUTOTRASPORTO

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta in materia di costi minimi di esercizio nell’autotrasporto.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con segnalazione n. AS1355 dell’8 febbraio 2017, pubblicata sul Bollettino n. 10 del 20 marzo scorso, è intervenuta in materia di costi minimi di esercizio dell’autotrasporto.

L’Autorità ha fornito risposta al MIT che manifestava l’intenzione di ripubblicare valori indicativi di riferimento dettagliati riferiti ai costi di esercizio. In tale ambito, il Ministero si era già conformato a quanto disposto nel parere dell’Autorità dell’aprile 2015, nel quale si evidenziava la “natura restrittiva della concorrenza” di tali valori.

La nuova segnalazione ribadisce fortemente quanto già affermato nel precedente parere del 22 aprile 2015, cioè che, a prescindere se le determinazioni siano disposte da un’Amministrazione nazionale o da un organismo composto da rappresentanti degli operatori economici, esse restringono comunque la concorrenza.

La segnalazione mette in evidenza come una tale ripubblicazione impatterebbe fortemente sulla libera contrattazione dei prezzi del servizio di trasporto (con la probabile conseguenza di un allineamento artificiale degli stessi verso l’alto), ma anche la mancanza di un nesso causale tra le esigenze di sicurezza che il MIT vorrebbe tutelare con la pubblicazione dettagliata di valori per ciascuna componente di costo.

Inoltre, l’Autorità, pur richiamando quanto recitato dall’Ordinanza della Corte di Giustizia UE del 2016, che riconosce all’amministrazione nazionale una generica competenza di fissare il prezzo dei servizi di trasporto, sottolinea che tale Ordinanza, tuttavia, non legittima, ai fini della sicurezza, a individuare valori con metodi e criteri che producono restrizioni della concorrenza, ove sia possibile ricorrere a strumenti meno restrittivi.

Al riguardo, la segnalazione conviene con la sentenza della Corte di Giustizia del settembre 2014 (a seguito del ricorso di Confindustria) che enunciava proprio altre misure rinvenibili nella normativa europea (durata massima settimanale, pause, riposi, lavoro notturno, ecc.) più efficaci per garantire la sicurezza e di minore impatto concorrenziale.

Alla luce di ciò, l’AGCM invita il MIT a non riproporre tali valori dettagliati di costo perché i costi variano da azienda a azienda, rispetto alla tipologia della stessa, all’organizzazione, ai veicoli, al trasporto e non tengono, quindi, conto della capacità imprenditoriale propria di ciascuna impresa.

In conclusione, l’AGCM sollecita il MIT, “nelle proprie prerogative volte alla tutela di obiettivi di interesse pubblico come la sicurezza stradale” a svolgere tali funzioni con misure e modalità che incidano il meno possibile sul corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali e di mercato.

La segnalazione è reperibile al seguente indirizzo internet:

http://www.agcm.it/ricerca-avanzata/open/C12563290035806C/5E1A53EAFD42EAE3C12580C8003C7C3D.html

TC 25  – 6.4.2017

Rif.
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