COVID-19 – SICILIA E SARDEGNA

( Trasporti e circolazione )

COVID-19 – SICILIA E SARDEGNA

Disposizioni sul trasporto di merci

SICILIA

Con decreto 118/20 a firma della Ministra dei trasporti,  è stata prevista  la sospensione dei collegamenti e dei trasporti ordinari delle persone da e per la Sicilia. 

Regolare, invece, il trasporto marittimo delle merci, anche se viene raccomandato il trasporto combinato non-accompagnato (art. 2).

L’obiettivo delle misure inserite nel Decreto è quello di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, limitando al massimo il rischio di possibili fonti di contagio provenienti dall’esterno della Sicilia.

Nel decreto, si specifica che le persone possono viaggiare su navi adibite al trasporto merci esclusivamente per dimostrate ed improrogabili esigenze, previa autorizzazione del Presidente della Regione.

Sono consentiti gli spostamenti via mare per i passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa, per comprovate esigenze di lavoro, di salute o per situazioni di necessità. 

Segnaliamo che per garantire prioritariamente la distribuzione della filiera sanitaria e di quella agro-alimentare, le imprese della grande distribuzione devono predisporre  nelle aree di stoccaggio servizi igienici, anche amovibili, per assistere gli autotrasportatori. 

Tali disposizioni hanno validità fino al 25 marzo 2020.

SARDEGNA

Su richiesta della Regione Sardegna, è stato adottato il Decreto del MIT/Minsalute n.117 del 14 marzo 2020 – allegato – che ha dettato limitazioni nei collegamenti con la Sardegna. 

Con Ordinanza n. 9 del 14 marzo della Regione Sardegna, sono state dettate le procedure di autorizzazione delle persone in transito da e per la Sardegna.

Analogamente a quanto avvenuto per la Sicilia, il trasporto marittimo delle merci è garantito, anche se viene raccomandato il trasporto combinato non-accompagnato  

Tali disposizioni hanno validità fino al 25 marzo 2020.

Al fine di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio interpretativo riferito alle misure di contrasto e prevenzione della diffusione del Coronavirus nel territorio della Sardegna collegate al trasporto merci, su sollecitazione di Confindustria Sardegna, il Presidente della Regione, Christian Solinas ha emanato, nella giornata del 16 marzo 2020, una nota esplicativa dell’Ordinanza n.9 del 14 marzo scorso.

Nel documento si esplicita categoricamente che le esigenze di imbarco degli autisti di mezzi adibiti al trasporto merci rientrano nella fattispecie delle compravate esigenze lavorative o situazioni di necessità, per le quali non è necessaria né l’autorizzazione per ogni singolo viaggio né l’obbligo di permanenza domiciliare, con isolamento fiduciario per 14 giorni successivi, al rientro in Sardegna.

Questa esenzione non è valida nel momento in cui il conducente ha terminato il proprio lavoro di carico e/o distribuzione delle merci sul territorio regionale ed è, come qualsiasi altro cittadino, tenuto ad attenersi ad una “rigorosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando qualsiasi forma di contatto con l’esterno”.

Non solo, il Presidente Solinas ha anche chiarito che le disposizioni previste dal D.P.C.M dell’8 marzo 2020 si applicano solo ed esclusivamente alle persone fisiche ed è quindi esclusa ogni applicabilità delle misure di contenimento e prevenzione del Coronavirus al transito e trasporto di merci ed a tutta la filiera produttiva.

Infine, resta prescritta, secondo quanto previsto dal DPCM del 9 marzo 2020, la compilazione dell’autodichiarazione da rendersi in sedute stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia per comprovare le esigenze lavorative connesse alla guida dei mezzi dedicati al trasporto merci.

TC 014– 18.03.2020

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it