DECRETO AIUTI – MISURE DI INTERESSE PER L’AUTOTRASPORTO

( Trasporti e circolazione )

DECRETO AIUTI – MISURE DI INTERESSE PER L’AUTOTRASPORTO

Legge del 15 luglio 2022, n.91 di conversione del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (GU n.164 del 15.7.2022)

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 91/2022 di conversione del DL 50/2022, il cd. Decreto Legge Aiuti, emanato al fine di contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in Ucraina.

Nel provvedimento adottato dal Parlamento vengono sia confermate le disposizioni di diretto interesse delle imprese di autotrasporto che introdotte di nuove.

 

Di seguito le novità.

 

Art. 2 – Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas natuale

E’ stato confermato il contributo sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto dal decreto legge 21 marzo 2022, nella seguente misura: credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto della componente energia, art. 3, dal 12% passa al 15%, e il credito d’imposta per l’acquisto del gas naturale, art. 4, dal 20% passa al 25%. E’ stato specificato, inoltre, che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

 

Art. 3 – Credito d’imposta per gli autotrasportatori

È stato confermato lo stanziamento di 496,6 milioni di euro per riconoscere un credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto merci. Il credito d’imposta è pari al 28% delle spese sostenute, al netto dell’IVA e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile ai fini IRAP ed è escluso dai limiti di compensabilità previsti dalla legge.

L’agevolazione spetta a coloro che utilizzano veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t., di categoria euro V o superiore per l’acquisto nel primo trimestre dell’anno 2022 di gasolio utilizzato per il rifornimento dei predetti veicoli.

Si fa presente che tale credito è cumulabile con altri benefici che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo non superi il costo sostenuto e sostituisce interamente l’art. 17 del Decreto Legge n. 21 cd. DL energia, che istituiva un fondo pari a 500 milioni per l’autotrasporto.

A breve sarà emanato il Decreto direttoriale che conterrà dettagliate istruzioni per la presentazione delle domande e conterrà inoltre specifiche procedure per le imprese che maturano un credito superiore al limite europeo dei 400.000,00 euro, per consentire loro di recuperare anche la parte eccedente.

La piattaforma su cui caricare le istanze è gestita dall’Agenzia delle dogane che predisporrà anche un “manuale utente” per agevolarne la compilazione e il caricamento.

Le domande, via via che verranno caricate sulla piattaforma, saranno verificate e trasferite telematicamente al MIMS che inserirà l’importo del rimborso richiesto nel registro degli aiuti di Stato. Detto importo sarà quindi caricato a cura dell’Agenzia delle entrate nel cassetto fiscale dei richiedenti che potranno pertanto procedere con la compensazione con F24.

La domanda, con i dati anagrafici dell’impresa richiedente, dovrà riportare l’elenco delle fatture di acquisto del gasolio. Si sottolinea che gli acquisti sono relativi a rifornimenti effettuati in Italia da imprese con stabile organizzazione in Italia.

Nel caso di fatture relative ai depositi interni, dovranno essere conteggiati i soli importi relativi al rifornimento di veicoli che rientrano nel beneficio (euro V ed euro VI), dei quali si dovrà indicare le targhe.

 

Art. 14bis – Conversione elettrica veicoli per il trasporto merci

In fase di conversione è stato approvato l’emendamento che conferma il retrofit: la procedura semplificata per convertire ad alimentazione elettrica o ibrida i veicoli adibiti al trasporto merci. Qualora la conversione avvenga in base alle norme emanate dal MIMS e alle idonee procedure di installazione non è necessario ottenere il nulla osta della casa costruttrice.

 

Art. 15 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate

E’ stata confermata la concessione di garanzie fino al 31 dicembre 2022 da parte di SACE Spa a banche, istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese danneggiate dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia. L’impresa per l’accesso alla garanzia dovrà dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sull’attività di impresa. La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori.

Possono accedere le imprese che alla data del 31 gennaio 2022 non si trovano in situazioni di difficoltà. La percentuale di copertura della garanzia è individuata tra il 70 e il 90 per cento, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni e al fatturato dell’impresa beneficiaria. I finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi; la durata dei finanziamenti può essere estesa fino ad 8 anni, alle condizioni di premio e di percentuale di copertura che saranno indicate dalla Commissione europea.

 

Art. 15bis– Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate

E’ stato introdotto, in fase di conversione, l’articolo in oggetto che modificano in senso più favorevole ai contribuenti il regime della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo di cui all’articolo 19 del DPR n.603/72.

Nello specifico, la richiesta facilitata dell’agevolazione è stata consentita per importi fino a 120 mila euro (in precedenza 60 mila), su semplice istanza senza dover comprovare lo stato di difficoltà finanziaria. Inoltre, la decadenza dal beneficio si verifica col mancato versamento di 8 rate. In conclusione, è stato stabilito che la decadenza dal beneficio non preclude più la possibilità per il debitore di ottenere piani di dilazione su ulteriori diverse somme a ruolo.

 

Art. 16 – Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese

E’ stato confermato il potenziamento del Fondo di garanzia PMI per finanziamenti concessi a titolo gratuito, dal 18 maggio 2022 fino al 31 dicembre 2022, alle imprese localizzate in Italia riconducibili a settori particolarmente colpiti dagli effetti economici derivanti dal conflitto.

Si ricorda che le garanzie rilasciate posso essere a titolo gratuito o coprire fino al 90 per cento dell’importo finanziato in base alle condizioni indicate nell’articolo in esame. Per lo stesso capitale le garanzie concesse non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto dorma di prestito agevolato ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della commissione europea 2022/C131 né con le sezioni 3.2 e 3.3 del Quadro temporaneo COVID.

 

Art 17 – Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato

E’ stato confermato l’art. 17 recante le garanzie SACE. L’ente è abilitato a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell’Unione Europea, per una percentuale massima di copertura del 70 per cento, garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma, con durata massima di 20 anni.

 

Art 21 – Credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Confermato anche il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0. Viene elevata al 50% la percentuale del credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriale ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura del 20%.

 

TC 26– 19.07.2022

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it