INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN VEICOLI AD ELEVATA SOSTENIBILITÀ – DECRETO MIMS 18 NOVEMBRE 2022

( Agevolazioni, Credito e Finanza, Assicurazioni) ( Trasporti e circolazione )

INCENTIVI PER INVESTIMENTI IN VEICOLI AD ELEVATA SOSTENIBILITÀ – DECRETO MIMS 18 NOVEMBRE 2022

Sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2022 è stato pubblicato il Decreto MIMS

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con Decreto 18 novembre 2021, ha disposto l’erogazione di incentivi per l’autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazione alternativa per l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità nel quadro di un processo di rinnovo e di adeguamento tecnologico del parco veicolare delle imprese di autotrasporto.

Le disposizioni del decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro ripartite lungo l’arco temporale 2021-2026 (al netto di quanto dovuto alla società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. nella sua qualità di soggetto gestore), destinate ad incentivi a beneficio delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose e finalizzate al rinnovo del parco veicolare attraverso l’acquisizione di veicoli commerciali ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa.

 

Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II -bis del codice civile, iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all’albo nazionale delle imprese che esercitano l’attività di autotrasporto.

 

Iniziative ammissibili e contributi

Ai sensi del decreto sono finanziabili i seguenti investimenti con gli importi dei contributi come di seguito specificato e relativi:

a)   all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric), di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 4.000 per ogni veicolo CNG e a motorizzazione ibrida ed in euro 14.000 per ogni veicolo elettrico di massa complessiva pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate, ed in euro 24.000 per ogni veicolo elettrico superiore a 7 tonnellate, considerando la notevole differenza di costo con i veicoli ad alimentazione diesel;

b)   all’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate. Il contributo è determinato in euro 9.000 per ogni veicolo a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico) e a metano CNG di massa complessiva fino a 16 tonnellate comprese, ed in euro 24.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG e CNG ed a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico) di massa superiore a 16 tonnellate.

Alle imprese che, contestualmente all’acquisizione di un veicolo ad alta sostenibilità ai sensi del decreto, dimostrino anche l’avvenuta radiazione per rottamazione di veicoli di classe inferiore ad euro VI viene riconosciuto un aumento del contributo pari ad euro 1.000 per ogni veicolo ad alimentazione «diesel» radiato per rottamazione. I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto.

I contributi di cui al decreto sono maggiorati del 10 per cento in caso di acquisizioni effettuate da parte di piccole e medie imprese ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda di ammissione al beneficio.

In ogni caso, non sono cumulabili i benefici relativamente ad un medesimo veicolo erogabili ai sensi di differenti misure d’incentivazione allorché i costi ammissibili siano i medesimi.

Al fine di garantire il rispetto delle soglie di notifica di cui all’art. 4 del citato regolamento (UE) n. 651/2014, nonché di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare euro 700.000,00. Qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Gli investimenti di cui al decreto sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del decreto ed ultimati entro il termine indicato da successivo decreto direttoriale.

Il decreto è entrato in vigore il giorno della pubblicazione in GU, vale a dire il 22 gennaio scorso e pertanto gli investimenti sono finanziabili se avviati dal 23 gennaio 2022 ed ultimati entro il termine indicato dal decreto attuativo che sarà emanato successivamente e pubblicato su gazzetta.

 

I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo entro il triennio decorrente dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale non viene meno nel caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni di successioni ereditarie.

Le misure di incentivazione di cui al decreto sono erogate nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni settoriali del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

Ai sensi dell’art. 8, commi 3, 4 e 5, del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, in caso di identità di costi ammissibili e dei beni oggetto degli incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.

Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d’esenzione di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 (« de minimis ») relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.

Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di Stato, l’amministrazione si avvale del Registro nazionale sugli aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo economico.

 

Procedure e termini

I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e successive:

a.   la fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento, da allegarsi al momento della proposizione della domanda, mediante predisposizione, ad opera del soggetto gestore, di apposito contatore puntualmente aggiornato;

b.   la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento. In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.

La disciplina delle suddette fasi procedimentali, delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione è definita con apposito decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto.

Le attività istruttorie connesse all’erogazione dei contributi, nonché all’implementazione della piattaforma informatica di gestione della fase di prenotazione e di rendicontazione, sono curate dalla società Rete autostrade mediterranee – Logistica, infrastrutture e trasporti S.p.a. quale soggetto gestore.

 

Con Decreto dirigenziale in fase di emanazione, saranno definite le modalità ed i termini di presentazione delle domande, dei requisiti tecnici e della rendicontazione degli investimenti effettuati.

 

TC 7– 24.01.2022


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it