MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA    

( Trasporti e circolazione )

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA    

Modifiche al CdS inserite nel “Decreto Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica”.

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale la legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione del decreto legge n. 113/2018 con le disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica entrata in vigore il 4 dicembre 2018.

In sede di conversione, il Parlamento ha apportato alcune importanti modiche al Codice della strada.

Le modifiche riguardano i seguenti articoli:

 

Art. 93 CdS – formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi

Con la nuova formulazione, un soggetto residente in Italia da più di 60 giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all’estero (comma 1-bis, art. 93 Cds). Il divieto riguarda tanto il cittadino italiano quanto lo straniero che si trovi in tale condizione, alla guida di un qualunque autoveicolo (autovettura ovvero veicolo commerciale o industriale).

Di conseguenza, l’intestatario deve chiedere al competente ufficio della Motorizzazione, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre confine. L’ufficio della Motorizzazione provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

Le uniche eccezioni a tale regola sono contenute nel successivo comma 1-ter del nuovo articolo 93 Cds e riguarda i casi in cui il veicolo sia concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato UE o SEE (Spazio Economico Europeo) che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché in caso di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro UE o SEE che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario.

Tali ipotesi tuttavia comportano l’obbligo di custodire a bordo del veicolo un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

 

Art. 132 Cds – circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

L’art. 132 Cds, come noto, prevede che gli autoveicoli, i motoveicoli e rimorchi immatricolati all’estero, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.

La modifica introdotta dalla legge in oggetto, integra tale disposizione, prevedendo l’obbligo di rimpatrio del veicolo, nel caso sia scaduto il termine di un anno e il veicolo non sia immatricolato in Italia. In tale ipotesi, inoltre, l’intestatario chiede al competente ufficio della Motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvederà alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato, che li ha rilasciati.

 

Art. 196 CdS – principio di solidarietà

L’intervento normativo sull’art. 196 Cds, riguarda i soggetti obbligati in solido con l’autore materiale della violazione. Secondo il nuovo testo del predetto articolo, per le violazioni punite con sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di violazione dell’art. 84 Cds (locazione veicolo senza conducente) risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94 Cds (trasferimento proprietà dei veicoli) comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo.

Inoltre, nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

 

Artt. 213, 214 Cds – Sequestro, confisca amministrativa e fermo del veicolo – art. 215-bis – censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati

Gli articoli 213 (misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa) e 214 (fermo amministrativo del veicolo) del Codice della Strada, sono stati interamente sostituiti, mentre è stato inserito un nuovo articolo, il 215 bis, che disciplina il censimenti dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati.

 

TC 46 – 07.12.2018

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it