NOTIFICA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA A MEZZO PEC  

( Trasporti e circolazione )

NOTIFICA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA A MEZZO PEC  

Chiarimenti – Circolare Ministero Interno 20 febbraio 2018

Facciamo seguito alla nostra circolare TC 4 – 19.01.2018 per informare che il Ministero dell’Interno, con la circolare di cui sopra (allegata), ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla recente introduzione della notifica via PEC delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, ad opera del D.M. 18 dicembre 2017.

Ambito di applicazione oggettivo

La circolare procede ad un ampliamento dell’ambito di applicazione della notifica, anzitutto chiarendo che possono essere notificati con PEC non solo i verbali derivanti da violazioni di norme del C.d.S., ma anche quelli scaturenti da violazioni della L. n. 727/1978 in materia di cronotachigrafo, in quanto espressamente richiamata dal C.d.S, così come le sanzioni amministrative accessorie, qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e con esso inviate.

Analogamente, in virtù di quanto disposto dal Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD), il Ministero specifica che “anche tutti i verbali di contestazione relativi a sanzioni amministrative, le ordinanze di ingiunzione dell’autorità amministrativa ed ogni altra comunicazione relativa a qualsiasi procedimento amministrativo” debbano essere notificati via PEC, secondo le regole previste dal Codice medesimo.

 

Ambito di applicazione soggettivo

In virtù del Codice sopra richiamato e dei decreti attuativi, la notifica via PEC dei verbali per violazione del C.d.S. è divenuta un obbligo in presenza di determinati presupposti. Così avviene se il trasgressore, il proprietario o altro soggetto solidalmente obbligato hanno fornito un valido indirizzo PEC all’organo di controllo o abbiano un domicilio digitale ai sensi del CAD, quest’ultimo previsto in via obbligatoria anche per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese. L’amministrazione, pertanto, ha l’onere di verificare l’esistenza di un valido indirizzo PEC nei pubblici elenchi, e solo qualora tale ricerca sia infruttuosa procederà alla notifica secondo le forme ordinarie previste dal C.d.S., con oneri a carico del destinatario.

Resta ferma, tuttavia, la piena validità ed efficacia delle notifiche eseguite secondo la procedura ordinaria (via posta ordinaria o tramite messi) senza aver prima esperito il tentativo con la PEC. In tal caso, tuttavia, il destinatario potrà chiedere la restituzione delle spese di notifica addebitate con il verbale di contestazione.

Per le persone fisiche invece, nelle more della formazione del relativo pubblico elenco dei domicili digitali, le notifiche seguiranno la procedura ordinaria, a meno che l’interessato non abbia fornito l’indirizzo PEC in occasione del controllo.

 

Modalità di notifica a mezzo PEC

La circolare si concentra anche sulle modalità pratiche di invio della PEC, chiarendo che l’organo accertatore acquisirà gli indirizzi PEC del trasgressore e, se diverso, dell’obbligato in solido. Inoltre, il messaggio PEC riporterà nell’oggetto la dicitura “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada”, oltre a numero e data del verbale.

Il verbale sarà allegato alla PEC, assieme alla relazione di notifica con firma digitale e ad ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per impugnare l’atto amministrativo.

 

Termini di notifica

Fermi restando i termini per notificare il verbale previsti dall’art. 201 C.d.S., il verbale si considera spedito, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificato al destinatario nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC. Quest’ultima, in particolare, fa piena prova dell’avvenuta notifica, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia effettivamente letto il contenuto del messaggio. Dalla data della ricevuta, pertanto, decorrono i termini per il pagamento o per il ricorso.

 

TC 10– 22.02.2018


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it