PEDAGGI – RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2020

( Trasporti e circolazione )

PEDAGGI – RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2020

Presentazione delle domande dal 22 al 28 giugno 2021 (DELIBERA ALBO n.4 del 10 giugno 2021)

Sul sito dell’Albo nazionale dell’autotrasporto (https://www.alboautotrasporto.it/web/portalealbo/servizio-gestione-pedaggi) è stato pubblicato l’avviso con il quale si informa che il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori con Delibera n. 4 del 10 giugno 2021 allegata –, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2020, che si articola in 2 Fasi.

La Fase 1 – prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali – inizia a partire dalle ore 9.00 di martedì 22 giugno 2021 e fino alle ore 14.00 del 28 giugno 2021 ed è esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).

La Fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima deve avvenire con le seguenti tempistiche:

inserimento dati relativi alla domanda: a partire dalle ore 9.00 del 21 luglio 2021 e fino alle ore 14.00 del 6 agosto 2021;

firma ed invio della domanda: a partire dalle ore 9.00 del 23 agosto 2021 e fino alle ore 14.00 del 2 settembre 2021.

Illustriamo di seguito i contenuti della delibera in questione.

La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal’1°gennaio al 31 dicembre 2020 con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose di classe EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

Qualora all’interno di consorzi, cooperative o raggruppamenti siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato prodotto da queste ultime non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato, ma ciascuna di tale impresa per aver diritto al rimborso deve aver sostenuto costi per pedaggio autostradali di almeno 200mila euro.

Come per lo scorso anno, la riduzione dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi – purché pari almeno ad euro 200.000 –ed essa non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne – fermo restando il limite del 13% – vale a dire ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00.

La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione – modificata rispetto allo scorso anno – secondo i valori indicati nella tabella di seguito riportata:

 

Fatturato (in euro)

 

Classe veicolo

 

Percentuale riduzione

 

200.000 – 400.000

 

EuroV o superiore o con alimentazione

alternativa

 

5

 

 

EuroIV

1

 

EuroIII

 

0

400.001 – 1.200.000

 

EuroV o superiore o con alimentazione

alternativa

 

7

 

EuroIV

2

 

EuroIII

0

 

1.200.001 – 2.500.000

 

EuroV o superiore o con alimentazione

alternativa

 

9

 

EuroIV

3

 

EuroIII

0

 

2.500.001 – 5.000.000

 

EuroV o superiore o con alimentazione

alternativa

 

11

 

EuroIV

5

 

EuroIII

2

 

oltre 5.000.000

 

EuroV o superiore o con alimentazione

alternativa

 

13

 

EuroIV

6

 

EuroIII

3

 

 

TC 24– 21.06.2021

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

 

 


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