REVISIONE VEICOLI: CONTROLLI TECNICI SU STRADA

( Trasporti e circolazione )

REVISIONE VEICOLI: CONTROLLI TECNICI SU STRADA

Recepimento della Direttiva 2014/47/UE del P.E. e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella UE

Con il Decreto n.215 del 19 maggio 2017 pubblicato su GU n. 139 del 17 giugno 2017, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/47/UE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella UE che abroga la Direttiva 2000/30/CE.

L’autorità competente esegue ogni anno un numero adeguato di controlli tecnici su strada iniziali, proporzionato ai veicoli immatricolati nello Stato membro e comunque in misura pari ad almeno il 5%. I veicoli immatricolati in Italia sui quali viene riscontrata una qualche irregolarità vengono inseriti nel sistema di classificazione del rischio istituito con D.Lvo 144/2008 e all’impresa proprietaria viene attribuito un profilo di rischio che comporta controlli più rigorosi e frequenti rispetto alle altre imprese; per i veicoli stranieri, attraverso il punto di contatto – la Direzione generale MOT – vengono inviate informazioni alle autorità degli Stati membri competenti per l’immatricolazione del veicolo sottoposto a controllo.

Gli ispettori non praticano alcuna discriminazione in ordine alla nazionalità del veicolo o del conducente ma operano la scelta basandosi sul fattore di rischio e basandosi sulla percezione visiva di un rischio elevato per la sicurezza della circolazione. Tra gli elementi soggetti alla verifica, oltre alla documentazione relativa all’avvenuta revisione, l’ispettore procede anche ad una verifica della fissazione del carico del veicolo (fatte salve le prescrizioni applicabili ad alcune categorie di merci, quali quelle in regime ADR) per assicurarsi che non vi siano rischi per la circolazione. Le carenze rilevate in fase di controllo periodico, sono classificate in carenze lievi, grave e pericolose; qualora si verifichino carenze appartenenti a diversi gruppi, il veicolo è classificato nel gruppo con la carenza più grave.

Qualora le condizioni oggettive lo richiedono, il veicolo viene inviato al più vicino centro di controllo tecnico per un esame più approfondito; le risultanze del controllo formano oggetto di apposita relazione ed il veicolo – qualora risultante carente al controllo più approfondito – è soggetto al pagamento delle tariffe per le operazioni di revisione della motorizzazione. Qualora vengano riscontrate carenze che necessitano di intervento in officina, il veicolo dovrà ripristinare le parti carenti per poter riprendere la circolazione.

I veicoli che hanno effettuato la revisione o subìto un controllo su strada nei tre mesi precedenti, non sono sottoposti nuovamente a controllo, a meno che l’ispettore non ravvisi carenze evidenti, al fine di ottimizzare l’attività di controllo su strada.

In caso di violazione delle disposizioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 (art.79 del Cds). Le disposizioni del decreto si applicano dal 20 maggio 2018, fatta eccezione per il sistema di classificazione del rischio che decorre dal 20 maggio 2019.

 

 

TC 36

27.06.2017

Rif.
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