REVISIONE VEICOLI

( Trasporti e circolazione )

REVISIONE VEICOLI

 

Recepimento della Direttiva 2014/45/UE del P.E. e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Con il decreto n.214 del 19 maggio 2017, pubblicato su GU n. 139 del 17 giugno 2017, è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, che sostituisce ed abroga la Direttiva 2009/40/CE.

Viene riconfermata la cadenza annuale della revisione per i veicoli del trasporto merci di massa complessiva superiore a 3,5 ton, della categoria N2, N3, O3 e O4. Le carenze rilevate in fase di controllo periodico, sono classificate in carenze lievi, grave e pericolose; qualora si verifichino carenze appartenenti a diversi gruppi, il veicolo è classificato nel gruppo con la carenza più grave.

Nel caso in cui la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo può continuare a circolare in deroga alla scadenza della revisione, fino ad un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo (“Revisione ripetere – da ripresentare a nuova visita entro un mese”). Il veicolo è pertanto soggetto a sanzione e dovrà essere sottoposto ad interventi di ripristino dell’efficienza, che dovranno risultare da apposita documentazione.

Qualora invece le carenze determinino l’impossibilità di circolazione per mancanza di sicurezza, sulla carta di circolazione è apposta la scritta “Revisione ripetere – veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole e può circolare solo per essere condotto in officina. L’autorizzazione a circolare per raggiungere l’officina vale per la stessa giornata in cui la dicitura è stata apposta.

Con prenotazione effettuata entro i termini prescritti di revisione e fino alla data stabilita per la visita e prova, è consentita la circolazione – soltanto in Italia – del veicolo oltre il termine di scadenza della revisione stessa, senza incorrere nelle sanzioni dell’art.80 del Cds. Tale agevolazione riguarda le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici ed eventuali prenotazioni effettuate dopo la scadenza della revisione consentono solamente al veicolo di recarsi alla visita di revisione nel giorno di prenotazione.

TC 35 – 27.06.2017

Rif.
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