RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019

( Trasporti e circolazione )

RIDUZIONE COMPENSATA DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2019

Presentazione delle domande dal 4 al 24 maggio 2020

Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori con Delibera n. 2 del 24 aprile 2020 – allegata – pubblicata sulla G.U. n. 110 del 29 aprile scorso, ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell’anno 2019.

Ricordiamo che con Delibera n.1 del 1° aprile 2020 era stato disposto l’avvio per la prenotazione delle domande di rimborso dei pedaggi autostradali (Fase 1), mentre con la Delibera in commento sono stati stabiliti criteri, modalità e termini per la Fase 2 della procedura di rimborso.

La Fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima – deve avvenire dalle ore 9,00 del 4 maggio 2020 e fino alle ore 14,00 del 24 maggio 2020. L’avvio della Fase 2 è possibile soltanto per i soggetti che hanno avuto accesso alla Fase 1, nei termini perentori indicati nella Delibera n.1/2020.

Illustriamo di seguito i contenuti della delibera in questione.

La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dall’1/01/2019 al 31/12/2019, con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose di classe EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

Tale riduzione è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi – purché pari almeno ad euro 200.000 – ed essa non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne – fermo restando il limite del 13% – vale a dire ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00.

La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione, secondo i valori indicati nella tabella di seguito riportata:

Fatturato (in euro)

 

Classe veicolo

 

Percentuale riduzione

 

200.000 – 400.000

 

EuroV o superiore o con

alimentazione alternativa

 

5

 

EuroIV

 

1

EuroIII

 

0,5

400.001 – 1.200.000

 

EuroV o superiore o con

alimentazione alternativa

 

7

 

EuroIV

3

 

EuroIII

1

 

1.200.001 – 2.500.000

 

EuroV o superiore o con

alimentazione alternativa

 

9

 

EuroIV

5

 

EuroIII

2

 

2.500.001 – 5.000.000

 

EuroV o superiore o con

alimentazione alternativa

 

11

 

EuroIV

7

 

EuroIII

3

 

oltre 5.000.000

 

EuroV o superiore o con

alimentazione alternativa

 

13

 

EuroIV

8

 

EuroIII

4

 

TC 30– 04.05.2020



Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it