RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2021

( Trasporti e circolazione )

RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRANSITI EFFETTUATI NELL’ANNO 2021

Presentazione delle domande dal 6 al 12 giugno 2022 (Delibera Albo n. 7 del 10 maggio 2022)

Sulla G.U. n.125 del 30 maggio 2022 è stata pubblicata la Deliberazione n. 7 del 10 maggio – allegata – con la quale sono state dettate disposizioni in tema di riduzione dei pedaggi autostradali relativi a transiti effettuati nel 2021 che si articola, come per lo scorso anno, in 2 Fasi.

La Fase 1 – prenotazione della domanda di rimborso dei pedaggi autostradali: dalle ore 9.00 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 12 giugno 2022 ed è esperibile esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi).

La Fase 2 – inserimento dei dati relativi alla domanda, firma ed invio della domanda medesima: dalle ore 9.00 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14.00 del 22 luglio 2022.

La riduzione compensata può essere richiesta dalle imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti per i costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1°gennaio al 31 dicembre 2021 con veicoli posseduti a titolo di proprietà o in disponibilità ed utilizzati per servizi di autotrasporto di cose di classe EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore/o alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.

Sono esclusi dal rimborso del pedaggio i veicoli EuroIII.

Qualora all’interno di consorzi, cooperative o raggruppamenti siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato prodotto da queste ultime non partecipa al raggiungimento degli scaglioni di fatturato, ma ciascuna di tale impresa per aver diritto al rimborso deve aver sostenuto costi per pedaggio autostradali di almeno 200mila euro.

Come per lo scorso anno, la riduzione dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale relativo ai costi sostenuti per i pedaggi – purché pari almeno ad euro 200.000 – ed essa non può essere superiore al 13% del valore del fatturato annuo.

Un’ulteriore riduzione compensata è prevista se i transiti vengono effettuati nelle ore notturne – fermo restando il limite del 13% – vale a dire ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00.

Tali riduzioni sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e vengono applicate – da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione – invariata

rispetto allo scorso anno – secondo i valori indicati nella tabella presente in delibera.

L’Albo autotrasporto darà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, tramite le società di gestione dei pedaggi (“Service provider”) secondo modalità stabilite in Convenzioni tra tali società il Comitato centrale.

TC 25– 01.06.2022


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it