TACHIGRAFO DIGITALE

( Trasporti e circolazione )

TACHIGRAFO DIGITALE

Chiarimenti sul modulo di controllo delle assenze.

 La Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito internet la nota di chiarimento n. 7, con la quale fornisce indicazioni in merito alla corretta interpretazione dell’art. 34 del nuovo regolamento UE sul tachigrafo digitale.

Tale disposizione – entrata in vigore il 2 marzo 2015 – riguarda l’utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione e, al paragrafo 3, prevede che gli Stati membri non possano imporre ai conducenti “l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”.

La nota di chiarimento ribadisce l’obbligo per i conducenti di produrre e presentare una serie completa di registrazioni tachigrafiche per il giorno in corso e per i 28 giorni precedenti, coprendo tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida al di fuori del campo di applicazione del Reg. (CE) n. 561/2006, altre mansioni, etc.) e di inattività (interruzioni, periodi di riposo, ferie annuali, assenze per malattia, etc.).

La Commissione, poi, chiarisce che quando, a seguito dell’allontanamento dal veicolo, non è possibile utilizzare il tachigrafo in ciascun giorno per registrare i periodi di attività e inattività del conducente, questi devono essere registrati retroattivamente tramite inserimenti manuali il giorno in cui il conducente attiva il tachigrafo dopo il periodo nel quale è stato lontano dal veicolo.

Se, per motivi tecnici, tale registrazione retroattiva non è possibile (ad esempio, in caso di tachigrafi digitali di prima generazione) oppure è eccessivamente onerosa (ad esempio, il conducente stava operando al di fuori del campo di applicazione del regolamento sui tempi di guida e di riposo per un periodo più lungo precedente l’attività di guida rientrante nel campo di applicazione del regolamento stesso), il conducente può utilizzare il modulo assenze per coprire le lacune nelle registrazioni tachigrafiche.

La nota di chiarimento si conclude raccomandando alle autorità di controllo degli Stati membri di accettare il modulo assenze in tali situazioni giustificate, e al tempo stesso, invitando gli Stati membri a non imporre l’uso di tale modulo e a non sanzionare gli autisti per l’assenza dello stesso.

TC 34 – 28.7.2016

Rif.
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