TACHIGRAFO DIGITALE

( Trasporti e circolazione )

TACHIGRAFO DIGITALE

Regolamento di esecuzione in materia di costruzione, collaudo, montaggio, funzionamento e riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2018/502 del 28 febbraio 2018 (G.U.U.E. n. L85 del 28 marzo 2018) che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in materia di costruzione e funzionamento del tachigrafo che aveva a sua volta dato applicazione al Regolamento (UE) n. 165/2014 sul tachigrafo digitale.

Tale ultimo regolamento ha previsto l’introduzione di una nuova generazione di tachigrafi intelligenti, collegati ad un servizio di posizionamento basato su un sistema di navigazione satellitare. Con questa nuova modifica al regolamento esecutivo, la Commissione prevede un rinvio dell’obbligo di installazione del tachigrafo intelligente al 15 giugno 2019, per i veicoli immatricolati per la prima volta a partire da tale data.

Il nuovo regolamento inoltre:

• apporta inoltre modifiche nella definizione e nel metodo di calcolo delle 3 ore di guida per la geolocalizzazione del veicolo. Mentre in precedenza era previsto che la posizione dovesse essere rilevata dopo un “periodo di guida continuo” di 3 ore (che non si verificherebbe mai se l’interruzione di 45 minuti avvenisse prima delle 3 ore), ora si prevede che la posizione venga rilevata ad ogni multiplo di 3 ore del “periodo di guida cumulativo” che non viene mai resettato. Pertanto, ogni 3 ore di movimento del veicolo, in qualsiasi modo effettuate, sarà registrata la posizione.

• apporta correzioni per quanto concerne le stampe giornaliere dell’autista e del veicolo, rivedendo il campo della posizione (latitudine e longitudine), completo di ora e odometro, rilevata ad inizio e fine turn ed ogni 3 ore di guida.

• definisce la combinazione di pittogrammi utili ad indicare la posizione dopo 3 ore di guida, le anomalie della geolocalizzazione e del dispositivo di comunicazione remota con gli organi di controllo.

• adegua i sigilli ai nuovi standard di sicurezza previsti dalla norma EN 16882:2016

• chiarisce che il consenso del conducente, sul trasferimento dati ad interfacce esterne, non è previsto per lo scarico dei dati tachigrafici da remoto effettuato con la carta azienda.

 

TC 20 – 04.04.2018

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it


TACHIGRAFO DIGITALE

Chiarimenti sul modulo di controllo delle assenze.

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