TRASPORTI ECCEZIONALI

( Trasporti e circolazione )

TRASPORTI ECCEZIONALI

Direttiva in materia di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità

E’ stata pubblicata su G.U. n. 175 del 28 luglio 2017 la direttiva prot. n. 293 del 15 giugno 2017  con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dettato disposizioni in materia di trasporti eccezionali e di trasporti in condizioni di eccezionalità.  

A seguito delle note vicende legate al crollo del cavalcavia della SP 49 sulla SS36 in località Annone (LC) nell’ottobre 2016, cui è seguita una sostanziale paralisi nel rilascio delle autorizzazioni per il trasporto eccezionale da parte degli Enti proprietari delle strade, il MIT ha deciso di emanare nuove “linee guida” per il settore, al fine di superare le difficoltà applicative delle norme sui trasporti eccezionali.

La discussione è durata diversi mesi ed ha coinvolto gli Enti territoriali (ANCI e UPI), ANAS, AISCAT, le Associazioni dell’autotrasporto e della committenza.

La Conferenza unificata, infine, ha espresso il 25 maggio 2017 il proprio parere sulle linee guida allegate.

La nuova direttiva, in effetti, non contiene sostanziali modifiche rispetto al quadro normativo preesistente, ma precisano meglio le competenze e gli obblighi degli Enti proprietari delle strade nel rilascio dei titoli autorizzativi per il T.E.

Viene ribadito che l’autorizzazione può essere rilasciata soltanto quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e la sicurezza della circolazione.

Riassumiamo di seguito i punti di maggiore interesse, rinviando alla lettura della direttiva in commento per ulteriori approfondimenti.

Catasto delle strade

Gli Enti preposti debbono istituire e pubblicare il catasto stradale di propria competenza – qualora non lo abbiano già fatto – aggiornando i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della rete stradale, con riferimento alla percorribilità della stessa anche in relazione alle opere d’arte (cavalcavia) presenti.

Nel caso in cui la struttura del cavalcavia presente sulla rete stradale per la quale viene richiesta l’autorizzazione al T.E. sia di proprietà di altro Ente, dovrà essere quest’ultimo a fornire indicazioni di carico limite ammissibile con eventuali specifiche prescrizioni di transito. Oltre tale limite, la percorribilità dovrà essere verificata puntualmente dal proprietario/gestore dell’infrastruttura, sulla base dello schema di carico fornito dall’impresa di trasporto insieme alla richiesta di autorizzazione.

Gli Enti proprietari delle strade possono fornire elenchi di strade interessate maggiormente dal transiti eccezionali che non necessitano di puntuali verifiche di sicurezza, in modo da orientare gli operatori nelle scelte degli itinerari.

Nel caso di autorizzazioni periodiche o multiple, i committenti e le imprese di trasporto, anche per il tramite delle Associazioni di categoria, comunicano i percorsi di interesse al fine di consentire specifiche verifiche da parte degli Enti.

Nelle more della costituzione del catasto, gli Enti debbono garantire il regolare rilascio dei titoli autorizzativi per T.E.

Istruttoria preventiva

Il rilascio dei titoli autorizzativi richiede un’attenta istruttoria da parte degli Enti, in ordine al materiale trasportato, ai veicoli impiegati e alle caratteristiche delle strade interessate. Indipendentemente dal tipo di autorizzazione, sono autorizzabili soltanto masse eccezionali inferiori o uguali al carico massimo sopportabile in sicurezza, in particolar modo per il transito di cavalcavia.

Si ricorre al trasporto in condizioni di eccezionalità quando per le masse o le dimensioni delle cose indivisibili da trasportare non è possibile effettuarlo utilizzando normali veicoli che rispettano i limiti di sagoma e massa (artt. 61 e 62 Cds). E’ ammesso il trasporto in condizioni di eccezionalità per alcune categorie merceologiche:

blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi o elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia.

Dal momento che per tali categorie è ammesso il trasporto di più elementi simili anche in assenza di un pezzo indivisibile, gli Enti dovranno eventualmente autorizzare un carico inferiore a quello massimo possibile in base al veicolo eccezionale utilizzato, fino a rientrare entro i limiti di portata dell’infrastruttura, ovvero dovrà essere ricercato un diverso itinerario.

Per i ponti di II categoria, progettati secondo norme obsolete e per quelli che per vetustà o per condizioni di degrado non sono compatibili con il transito di convogli eccezionali, gli Enti proprietari dovranno comunicare con tempestività agli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni T.E. eventuali limitazioni di portata o impedimento temporaneo o permanente.

La richiesta di nulla osta ad altri Enti proprietari di strade interessate dal transito, è di competenza dell’Ente autorizzante e non può, di conseguenza, essere surrogata da dichiarazioni demandate all’impresa di trasporto richiedente l’autorizzazione.

Nell’autorizzazione dovranno essere indicati i percorsi e gli elenchi di strade compatibili con il transito; il richiedente l’autorizzazione deve indicare le strade su cui intende transitare e non avanzare richieste che riguardino l’intera rete.

L’Ente che rilascia il titolo, deve indicare eventuali percorsi alternativi su strade di proprietà oppure invitare il richiedente a ricercare percorsi alternativi presso altri Enti.

Il conducente o il responsabile della scorta ha l’obbligo di accertarsi che il transito eccezionale per massa sui cavalcavia non avvenga contemporaneamente ad altro trasporto similare.

Le spese per sopralluoghi, accertamenti tecnici o opere di rafforzamento non provvisorie saranno richieste dall’Ente autorizzante una sola volta al primo richiedente, a meno che non si tratti di richieste simili presentate contemporaneamente, nel qual caso gli oneri sono ripartiti tra i vari soggetti richiedenti.

Coordinamento tra Enti

Viene ribadito che il Regolamento prevede l’adozione di procedure telematiche e l’istituzione di sportelli unici per la presentazione, gestione delle domande ed il rilascio delle autorizzazioni.

Gli Enti debbono quindi procedere quanto prima a coordinarsi tra di loro, implementando lo scambio di informazioni tramite sistemi informatici.

E’ esclusa la prassi del silenzio-assenso nel rilascio di “nulla osta” al transito da parte di Enti proprietari o gestori di strade diversi da quello che autorizza, in assenza di indicazioni aggiornate e pubblicate nel catasto o archivio delle strade.

Prescrizioni

Sull’autorizzazione devono essere imposte prescrizioni ai fini della tutela delle infrastrutture e della sicurezza della circolazione. Tra queste, vi sono particolari percorsi da seguire o da evitare; particolari limiti di velocità da rispettare; particolari modalità di marcia; periodi temporali, orari o giornalieri durante i quali la circolazione non è autorizzata; la necessità di scorta tecnica; l’obbligo di comunicazione preventiva del transito all’ente autorizzante e agli organi di polizia stradale competente per territorio.

L’imposizione della scorta può essere imposta non soltanto nei casi espressamente previsti dal Cds e dal Regolamento d’esecuzione, ma anche nel caso di prescrizioni riguardanti modalità di circolazione che non possono essere attuate dal solo conducente del veicolo; è il caso questo della circolazione al centro della carreggiata su cavalcavia con una sola corsia per senso di marcia che richiede l’arresto temporaneo della circolazione nel verso opposto a quello di marcia del trasporto eccezionale.

Tutela della strada

In caso di necessità di un servizio di assistenza tecnica prestato da personale dell’Ente o di impresa esterna per particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere, i relativi oneri sono a carico del richiedente analogamente a quelli per sopralluoghi, accertamenti tecnici ed opere di rafforzamento.

Per i transiti eccedenti in massa i limiti delle opere d’arte individuati nel catasto delle strade, gli Enti proprietari ove diversi da quelli autorizzanti, debbono essere messi nella condizioni di conoscere il numero annuo di transiti su ciascuna opera d’arte di competenza, al fine di valutare i riflessi sulla vita utile e sulla portata delle opere stesse.

In corrispondenza di cavalcavia, gli Enti debbono assicurare la presenza di apposita segnaletica di limitazione alla massa dei veicoli, indipendentemente dal transito di trasporti eccezionali.

Viene raccomandato agli Enti di evitare inutili prescrizioni che sono penalizzanti e non assicurano una maggiore sicurezza ed agli Organi di polizia di intensificare i controlli sul transito dei veicoli e trasporti eccezionali, in particolare sulle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi.

 

TC 39  – 1.8.2017

 

 


Allegato

Rif.

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