TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE ANAS

( Trasporti e circolazione )

TRASPORTI ECCEZIONALI – MODIFICHE ANAS

Preavviso di transito per le autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti stabiliti dall’art.62 Cds – Modifica alle disposizioni del 1 luglio 2019

Con nota del 17 ottobre 2019 prot. CDG-0582505-P – allegata – ANAS ha apportato modifiche alle disposizioni relative alle condizioni generali di validità delle autorizzazioni per T.E., in particolare per quanto riguarda le comunicazioni relative ai preavvisi di transito ed alle annotazioni di inizio/fine viaggio per i trasporti eccezionali autorizzati da ANAS Spa, diramate con la nota del 1° luglio 2019.  

Autorizzazioni singole e multiple

  • Comunicazione del preavviso di transito: il titolare dell’autorizzazione almeno 48 ore prima dell’inizio di ciascun viaggio deve provvedere obbligatoriamente all’invio del preavviso di transito tramite il portale ANAS TEWEB; la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione; per i viaggi da effettuarsi nelle 48 ore immediatamente successive al rilascio dell’autorizzazione, il preavviso deve essere effettuato con congruo anticipo;
  • Autorizzazione a viaggio: il conducente o il capo scorta sono tenuti ad effettuare l’annotazione della data ed ora di inizio e fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP (con dispositivi iOS e Android). Dopo l’avvio del viaggio, il dispositivo deve rimanere attivo a bordo del veicolo che effettua il trasporto eccezionale o di uno dei veicoli di scorta; in caso di comprovata difficoltà tecnica legata all’annotazione del viaggio con TEWEB APP, è possibile telefonare al numero verde ANAS (800.841.148). L’operatore ANAS procederà all’annotazione del viaggio previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta del preavviso di transito. In mancanza dell’annotazione effettuata nelle modalità sopra descritte, il trasporto eccezionale deve ritenersi NON AUTORIZZATO.

Autorizzazioni periodiche con massa superiore ai limiti dell’art.62 Cds

  • Comunicazione del preavviso di transito: il titolare dell’autorizzazione prima dell’inizio di ciascun viaggio deve obbligatoriamente comunicare il preavviso di transito tramite il portale TEWEB e la ricevuta del preavviso di transito costituisce parte integrante dell’autorizzazione. La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:
    • mezzi d’opera con masse di cui all’art.10, comma 8 Cds (inferiori a 60 ton), per trasporti dell’attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;
    • veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
    • trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.10, comma 2 lett.b);
    • trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.13, comma 2, parte B, lett. b) – Regolamento d’esecuzione DPR 495/92).
  • Comunicazione annotazione di data e ora inizio e fine viaggio: il conducente o il capo scorta sono tenuti a comunicare data e ora inizio/fine viaggio utilizzando obbligatoriamente TEWEB APP. Dopo l’inizio del viaggio il dispositivo mobile dovrà restare attivo a bordo del veicolo del T.E o del veicolo di scorta. In caso di comprovata difficoltà tecnica per l’annotazione del viaggio, è necessario telefonare al numero verde ANAS 800.841.148. L’operatore ANAS potrà provvedere a registrare l’inizio o la fine del viaggio, previa comunicazione dei dati riportati sulla ricevuta di preavviso di transito.

La presente prescrizione non si applica alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

  • mezzi d’opera con masse di cui all’art.10, comma 8 Cds (inferiori a 60 ton), per trasporti dell’attività edilizia, stradale, escavazione mineraria;
  • veicoli ad uso speciale e macchine operatrici con massa non superiore a 60 ton;
  • trasporti di blocchi di pietre naturali, di elementi prefabbricati compositi, apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.10, comma 2 lett.b);
  • trasporti di macchine operatrici da cantiere se la massa autorizzata non è superiore a 60 ton (art.13, comma 2, parte B, lett. b) – Regolamento d’esecuzione DPR 495/92).

La modifica delle Condizioni Generali è valida anche per tutte le autorizzazioni già rilasciate, per la parte residua di validità.

La dichiarazione mensile dei viaggi effettuati nel mese precedente, prevista per i titolari di autorizzazioni appartenenti alle categorie esentate dall’obbligo di preavviso e di comunicazione contestuale dei singoli viaggi – istituita con nota Anas del 1° luglio 2019 – non dovrà più essere effettuata.

Le principali novità della nota in commento, pertanto, riguardano in particolare i seguenti aspetti:

– il mancato preavviso non corrisponde alla mancanza di autorizzazione; di conseguenza, non può essere applicata la sanzione richiamata nella nota del 1 luglio 2019 (art.10, comma 19 del Cds: sanzione amministrativa da 156 a 627 euro) ed è stato pertanto eliminato il relativo richiamo;

– in un’ottica di semplificazione, sono stati aboliti gli adempimenti a carico dei titolari di autorizzazioni periodiche che erano stati esentati dalle comunicazioni in modalità digitale, ma che dovevano trasmettere entro il 10 di ogni mese per PEC, per ogni singola autorizzazione, un report con il numero di viaggi eseguiti nel mese precedente, indicando anche i percorsi effettuati.

TC 36– 23.10.2019


Allegato

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it

Giovanni Mascagni – Tel. 0564468807 – e-mail: g.mascagni@confindustriatoscanasud.it