TRASPORTI INTERNAZIONALI AUSTRIA -TIROLO

( Trasporti e circolazione )

TRASPORTI INTERNAZIONALI AUSTRIA -TIROLO

Divieto di circolazione notturno – Modifiche (Ordinanza n.121 del Tirolo del 20 novembre 2020)

Con Ordinanza n.121 del 20 novembre 2020 entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale tirolese, il Governatore del Tirolo ha introdotto modifiche alla regolamentazione del divieto notturno sull’autostrada A/12 tra Zirl e Langkampfen.

In particolare, è stato disposto quanto segue:

– il transito notturno per i veicoli EuroVI è ammesso soltanto fino al 31 dicembre 2020, con Abgasplakette sul parabrezza, nel rispetto delle norme antinquinamento IG-L;

– dal 1° gennaio 2021, il transito notturno per gli EuroVI è ammesso soltanto se il carico o lo scarico di merce avviene nella zona centrale (“Kernzone”) e nella zona estesa (“Erweiterte- Kernzone”);

– dal 1° gennaio 2021, il transito notturno per gli EuroVI sul tratto dell’autostrada A/12 Inntal tra il km. 72,00 e il km. 90,00 (Ampass–Zirl), è ammesso solo se viene utilizzato per il trasporto di merci da/per le suddette zone;

– il transito notturno è ammesso per i veicoli con trazione elettrica o idrogeno; il transito dei veicoli con alimentazione CNG e LNG è consentito sulla base della legge IG-Luft, legge sulla protezione delle immissioni in atmosfera.

Di conseguenza, dal 1° gennaio 2021 è vietato il transito notturno ai veicoli EuroVI sulla direttrice Kufstein-Monaco, mentre potranno continuare a transitare di notte in direzione Landeck-Arlberg-Bregenz.

Ricordiamo che la Kerzone comprende i distretti di Imst, Innsbruck-Land, Innsbruck- Stadt, Kufstein e Schwaz, mentre la Erweiterte-Kernzone comprende in:

a) Austria: i distretti politici di Kitzbühel, Landeck, Lienz, Reutte e Zell am See;

b) Germania: i distretti di Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen, Miesbach, Rosenheim e Traunstein;

c) Italia: i comuni distrettuali della Valle Isarco, della Val Pusteria e della Valle Wipptal.

Il divieto di circolazione notturna, come noto, è vigente per autocarri e complessi veicolari di peso superiore a 7,5 ton:

a) nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nei giorni lavorativi dalle 22.00 alle 5.00 e la domenica e i giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00;

b) nel periodo compreso tra il 1° novembre di ogni anno e il 30 aprile dell’anno successivo, nei giorni lavorativi dalle 20.00 alle 5.00 e la domenica e i giorni festivi nel periodo dalle 23.00 alle 5.00.

Dal divieto notturno, infine, sono esentati alcuni tipi di trasporto, indipendentemente dalla classe Euro dei veicoli, in particolare:

– il trasporto predominante di prodotti alimentari deperibili con una durata di conservazione di pochi giorni;

– il trasporto di animali vivi;

– trasporti con veicoli a motore da/verso il terminal ferroviario di Hall in Tirolo e da/verso il terminal ferroviario di Wörgl.

Esiste la possibilità di richiedere all’autorità amministrativa distrettuale responsabile, una deroga individuale al divieto di circolazione notturno, per singoli casi.

TC 67– 27.11.2020

Rif.

Laura Caccialupi – Tel. 0575399437 – e-mail: l.caccialupi@confindustriatoscanasud.it