TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI – TOLLERANZA DEL 5% DI CUI ALL’ART.167 CDS

( Trasporti e circolazione )

TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI – TOLLERANZA DEL 5% DI CUI ALL’ART.167 CDS

Interpretazione ai fini dell’individuazione dei limiti di responsabilità (Nota Mininterno del 14 ottobre 2019)

Con Nota del Mininterno – Servizio di Polstrada – del 14 ottobre 2019, è stata fornita l’interpretazione all’art.167 del Cds, in relazione alla tolleranza del 5% riconosciuta nel trasporto delle merci su strada, in risposta ad un quesito pervenuto agli uffici ministeriali.

E’ stato posto un quesito attinente il trasporto di rifiuti urbani con un autocompattatore, caratterizzato dalla difficoltà di stimare il peso effettivamente caricato sul mezzo, non essendo lo stesso dotato di strumento per la rilevazione del peso.

Viene pertanto chiesto “se la circolazione con massa superiore a quella indicata nella carta di circolazione, ma entro il limite del 5%, possa costituire una regola comportamentale eventualmente ricorrente nel tempo, non potendo tuttavia porre in essere una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, sanzionabile”.

Il Servizio di Polizia stradale con la nota allegata ha risposto che di norma i veicoli non possono circolare con una massa superiore a quella riportata sulla carta di circolazione; tuttavia, il legislatore ha previsto che nella fase tecnica della pesatura dei veicoli da parte degli organi di controllo, possa esservi un errore strumentale ovvero una variabilità del peso delle merci trasportate, imputabile essenzialmente a fattori climatici.

Di conseguenza, il veicolo che circola con una massa complessiva a pieno carico non superiore di oltre il 5% a quella riportata nella carta di circolazione – sebbene non in regola – non può essere sanzionato perché all’interno della tolleranza prevista.

TC 37– 23.10.2019


Allegato

Rif.

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